Per potere essere vincolato da un contratto con mezzi elettronici, il consumatore deve comprendere inequivocabilmente dalla sola dicitura riportata sul pulsante di inoltro dell’ordine che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue, nell’ambito di una controversia che ha coinvolto un consumatore e la Fuhrmann-2, una società di diritto tedesco proprietaria dell’hotel Goldener Anker a Krummhörn-Greetsiel (Germania).
Nella sentenza la Corte ricorda che, secondo la direttiva 2011/83, quando un contratto a distanza è concluso con mezzi elettronici mediante un processo di inoltro di un ordine e comporta un obbligo di pagare a carico del consumatore, il professionista deve fornire, prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni essenziali relative al contratto e informare espressamente il consumatore che, inoltrando l’ordine, sarà poi tenuto al pagamento.
Per quanto riguarda quest’ultimo obbligo, la Corte spiega che il pulsante di inoltro dell’ordine, o la funzione analoga, devono riportare una dicitura facilmente leggibile ed inequivocabile, che indichi che il fatto di inoltrare l’ordine implica l’obbligo, per il consumatore, di pagare il professionista.
Sarà il giudice del rinvio a verificare se il termine “prenotazione” sia, in lingua tedesca, necessariamente associato all’obbligo di pagamento. Nell’ipotesi negativa – conclude la Corte Ue – sarebbe necessario constatare il carattere equivoco dell’espressione “conferma la prenotazione” e, dunque, tale espressione non potrebbe essere considerata una formulazione corrispondente alla dicitura «ordine con obbligo di pagare», di cui alla direttiva 2011/83.