L’ordinanza collegiale del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata per le Imprese, del 23 giugno 2014 emessa in fase di reclamo al Collegio, in un caso di violazione via Internet dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di programmi televisivi i cui diritti appartengono all’emittente Delta TV, apre le porte ad una nuova e diversa lettura delle Direttive e-Commerce (2000/31/CE), Copyright (2001/29/CE) ed Enforcement (2004/48/CE) in tema di responsabilità dei fornitori di servizi on-line (Isp).
La ampia motivazione dell’ordinanza collegale del Tribunale di Torino prende le mosse dal fatto che, avuto riguardo alla rete telematica, si è superata la tradizionale concezione del prestatore di servizi così come è stata disciplinata dalla Direttiva e-Commerce, tanto che avuto riguardo ad YouTube esso ha snaturato tale sua connotazione originaria di Internet Service Provider assumendo i contorni di un vero e proprio content provider, che “organizza, indicizza, e sfrutta i contenuti caricati sul proprio sito dagli utenti, con i quali conclude anche accordi di partnership”.
Siamo oggi di fronte ad un fornitore di servizi – dice il Tribunale – che ha mutato fisionomia, trasformandosi da soggetto che cede agli utenti lo spazio per la memorizzazione dei dati, a soggetto che guadagna sfruttando i contenuti memorizzati in quegli spazi. In altri termini, l’Isp si impossessa dei contenuti caricati dagli utenti e li rende produttivi per sé attraverso quelle operazioni consacrate nei contratti conclusi con gli utenti.
Per quanto precede, secondo il Collegio, ci troviamo di fronte ad un diritto derivato dall’utente che consente a YouTube di disporre di film, opere musicali e di quant’altro il primo sia in grado di immettere sulla rete telematica, anche se di proprietà di terzi, fino a che il fornitore di servizi non abbia “awareness”, cioè piena conoscenza della sua illiceità, attraverso la procedura di N&TD avviata dai titolari dei diritti.
Ma con questa ulteriore attività di elaborazione degli upload effettuati dagli utenti, YouTube genera un prodotto nuovo che, per la sua stessa natura, è portatore di una potenzialità lesiva enorme sui diritti di proprietà intellettuale che fanno capo ai loro titolari, dirigendo e suggerendo agli utenti dove reperire determinati contenuti protetti che sono stati opportunamente trattati dal fornitore di servizi che – ha rimarcato il Collegio – se ne deve assumere la conseguente responsabilità anche alla stregua delle norme sul safe harbor.
Il Collegio, nel corso della trattazione di questo caso ha anche affrontato la delicata questione del rapporto che sussiste fra tutela del diritto d’autore (garantita dall’art. 17.2 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Ue) e la libertà di espressione dei “servizi della società dell’informazione” e di comunicazione. Il Collegio, sul tema del bilanciamento di tali valori ha rilevato che il potenziale contrasto fra il dettato della c.d. Direttiva Enforcement (2004/48/CE) e quello della Direttiva e-Commerce, va risolto in favore di quest’ultima, in quanto la prima, nell’art. 3.2, lett. a), fa salva l’applicabilità delle norme da 12 a 15 della seconda, in tal modo privilegiando l’esigenza di promozione e tutela della libera circolazione dei servizi della società dell’informazione. Ma nell’intento di applicare correttamente tali norme, il giudice – osserva il Collegio – deve tenere in considerazione sia il modo in cui si atteggia l’operato dell’ISP, cioè se egli si limiti a fornire un servizio di connessione, ovvero intervenga nel processo trasmissivo, che la sua “effettiva conoscenza” delle violazioni commesse per il tramite della sua rete di connessione elettronica.
Un ulteriore interessante spunto dell’ordinanza che qui si commenta, riguarda l’aspetto della rimozione dei contenuti di pertinenza di Delta TV dal sito di YouTube per il tramite dell’uso del programma di filtraggio denominato “Content ID”. Partendo dal presupposto, ormai consolidato, per cui l’obbligo di rimozione consegue solo ad una richiesta formale rivolta in tal senso all’ISP dal titolare dei diritti o dalle autorità competenti con l’indicazione precisa degli Url che conducono al contenuto violato, la Corte torinese ha esaminato il tema della possibilità per i magistrati di emettere un ordine che vada a toccare eventuali nuovi caricamenti dei medesimi contenuti precedentemente già inibiti.
A tale proposito, il Tribunale ha anzitutto affermato, contrariamente a quanto asserito dalla difesa di Google e di YouTube, che un ordine del giudice volto ad impedire un nuovo caricamento di uno stesso file sui siti web, non è assimilabile e non rientra nella categoria degli “obblighi generali di sorveglianza” esclusi dalla normativa comunitaria (Art. 15 Direttiva e Art. 17 D. Lgsl. 70/2003). Secondo il Collegio, la limitazione di responsabilità di cui gode l’Isp non previene, né la possibilità per il titolare dei diritti di ottenere inibitorie in base all’art. 8(3) Dir, 2001/29/CE, né l’obbligo da parte dell’Isp di adottare specifici e puntuali obblighi di sorveglianza, già contemplati dal “considerando” 47 della medesima Direttiva sul commercio elettronico. La richiesta di impiegare il Content ID da parte di Google, al fine di identificare i file “pirata”, nel caso di specie, secondo i giudici, non si risolve in un controllo preventivo dei contenuti, bensì si sostanzia in un controllo successivo e mirato.
Passando ad analizzare l’aspetto tecnico del funzionamento del Content ID, il Tribunale ha osservato che, in primo luogo, non è vero che sia necessario che i reference files debbano essere forniti dai titolari dei diritti, in quanto è sufficiente che il software del Content ID disponga dei file di confronto, al fine di identificare quelli simili posti in rete in violazione dei diritti d’autore.
Per quanto riguarda le condizioni soggettive che debbono essere possedute da chi voglia avvalersi della procedura di verifica del Content ID, il giudice ha evidenziato che a tale scopo non è necessario per chi agisca in giudizio fornire la prova della proprietà dei diritti, ma è sufficiente che esso si assuma la responsabilità di rivendicare la titolarità dei medesimi, potendo lo stesso titolare dei diritti, in base alle opzioni offerte da YouTube, scegliere se bloccare i contenuti, o di monitorarli ovvero ancora di monetizzarli, come previsto dalla inerente procedura.
Infine, il Tribunale di Torino, nella stessa pronuncia, è entrato nella questione di chi debba accollarsi l’onere del costo dell’uso del software di Content ID, che le parti resistenti intendevano trasferire in capo alla parte ricorrente. Dal momento che lo strumento del Content ID rappresenta un elemento di maggiore protezione rispetto alla semplice rimozione random dei contenuti illeciti, sul piano del bilanciamento degli interessi tale onere deve essere sopportato da chi gestisce la piattaforma, ha statuito il Collegio.