Ieri, il Tribunale di Roma ha pubblicato la sentenza n. 816/2017 sulla causa civile che ha visto contrapposti, fin da dicembre 2013, Data Stampa e L’Eco della Stampa, sul fronte delle agenzie fornitrici di servizi di rassegna stampa, e la Fieg, che insieme a Promopress 2000, rappresenta i principali editori italiani.
L’oggetto della causa (in realtà erano due, ndr) è stato la legittimità da parte di Promopress 2000 Srl, un’azienda appartenente alla Fieg, di rappresentare gli editori italiani nella riscossione dei diritti d’autore e dall’altra, la legittimazione, da parte di chi svolge il mestiere di “rassegnista”, di poter svolgere il proprio operato senza un vero e proprio benestare da parte degli editori.
Gli elementi che caratterizzano tale sentenza sono fondamentalmente due, ovvero che il Tribunale: accerta la legittimazione attiva di Promopress 2000 srl a rappresentare le società editrici in causa; e accerta il diritto di Data Stampa s.r.l. e di L’Eco della Stampa S.p.A. alla riproduzione, sulle rassegne stampa ad uso esclusivo dei suoi clienti, degli articoli, informazioni e notizie già pubblicati sui giornali e periodici degli editori convenuti in giudizio.
Questi due principi sembra soddisfino entrambe le controparti, così come si evince dalle dichiarazioni dei relativi rappresentanti.
Massimo Scambelluri, presidente di Data Stampa, ha affermato: “Questa sentenza porta finalmente chiarezza in un terreno nel quale finora ha regnato soprattutto confusione. Finalmente si è dato ascolto a chi, ormai da anni, ha mantenuto una posizione di correttezza e trasparenza. Data Stampa non è stata mai contro il riconoscimento di un equo compenso bensì si è sempre battuta contro la pretesa di quei pochi che, per tutelare i propri interessi, pretendevano di attribuire valenza generale ad un principio soggettivo e, quindi, poco difendibile”.
Dal suo canto Fieg prende atto che l’unica rassegna stampa liberamente consentita “è quella indirizzata al singolo cliente, non riproducibile né suscettibile di distribuzione” e aggiunge “Accogliamo la sentenza con soddisfazione. In essa vediamo riconosciuto il principio che la rassegna stampa può essere liberamente realizzata solo se finalizzata al soddisfacimento di uno specifico bisogno individuale, di natura personale, limitata all’argomento o specifico tema che interessa il singolo cliente, comunicata esclusivamente ad esso, non riprodotta, né diffusa o distribuita in concorrenza con gli editori di giornali, titolari esclusivi dei relativi diritti di utilizzazione economica”.
Quest’ultima affermazione porta a pensare che da questo momento in poi, chiunque svolga attività di rassegna stampa verso la massa verrà perseguita da parte di Promopress 2000 Srl, con una sentenza a sostegno. Ma quali sono quindi le rassegne stampa di questo tipo? Sicuramente non quelle prodotte da aziende quali Data Stampa, perché appunto ad uso professionale, commissionate ad-hoc da un determinato cliente, ma sono invece tutte quelle pubblicate online che, prelevando dai siti degli editori gli snippet (la meta description inserita nel codice HTML delle pagine web, nel quale vi è tipicamente il sunto del contenuto) e gli indirizzi dei vari articoli, costituiscono di fatto una serie di rassegne stampa generaliste o specializzate.
Il primo esempio è ovviamente Google News e non tanto nella parte di ricerca del famoso motore dove si inserisce la parola desiderata e si cambia il tab da “Tutti” a “Notizie”, bensì quella relativa alla Home Page https://news.google.it/ che sembra una vera e propria pagina di giornale online con diversi highlights e relative categorie.
Google, dal suo canto si è sempre difesa, dichiarando che in tale sezione non c’è alcuna pubblicità. Ma ovviamente i casi sono innumerevoli, da Libero 24×7 a Virgilio, da informazione.it a Yahoo. Addirittura ci sono siti di aggregatori che applicano dei banner pubblicitari in testa a dei propri frameset, affinché non si esca mai dal proprio portale, pur visualizzando nella finestra sottostante la notizia del sito originale.
Qualcuno potrebbe dire che vengono pubblicate le notizie che gli stessi editori mettono a disposizione tramite i propri feed RSS, ma oggi la Fieg, grazie alla sentenza, può rispondere “Ma gli editori li mettono a disposizione solo per uso personale e non per essere aggregate in rassegne stampa online a fini di lucro”. Una nuova battaglia è appena cominciata.