I PROVVEDIMENTI

Truffe online, nel mirino dell’Antitrust finisce (anche) la raccolta fondi

Misure cautelari nei confronti di Gofundme.com: costi nascosti per le iniziative a scopo benefico. E sotto accusa la piattaforma e-commerce Carlitashop.com: pubblicizzati prodotti con sedicenti effetti di prevenzione per il Covid19

Pubblicato il 23 Mar 2020

Rustichelli-Roberto-Antitrust

Con il proseguire dell’emergenza Covid-19 si moltiplicano le truffe e i raggiri per gli utenti di internet legate alla pandemia. Soltanto negli ultimi giorni infatti l’autorità Antitrust ha avviato due procedimenti istruttori su due società coinvolte in irregolarità legate proprio al Coronavirus,  nello specifico un sito di e-commerce e uno di crowdfunding. 

Nel primo caso a finire sotto la lente dell’authority è stato il sito carlitashop.com, per il quale è stata disposta l’eliminazione in via cautelare di ogni riferimento all’efficacia preventiva contro il Coronavirus di alcuni detergenti, prodotti cosmetici e integratori pubblicizzati sul sito e sulla pagina Instagram collegata. Si tratterebbe secondo l’Antitrust di modalità di promozione “ingannevoli e aggressive”, in quanto “il sito sfrutta l’alterata capacità di valutazione del consumatore dovuta all’allarme suscitato dal costante aumento del numero dei soggetti contagiati dalla Covid-19”. 

L’adozione di un provvedimento in via di urgenza è stata ritenuta indispensabile al fine di interrompere la diffusione di una pratica estremamente grave, spiega l’authority guidata da Roberto Rustichelli (nella foto) in una nota. 

Nel caso specifico, tra i prodotti reclamizzati l’Antitrust ha individuato l’ “Olio Essenziale di Manuka Antivirale Purificante Antibatterico Optima Naturalis”, l’ “Integratore antivirale Manuka Defense Plus Optima Naturals” di cui, sottolinea la nota, “si decantano infondate capacità ‘antivirali’, antibatteriche e antisettiche nonché di rafforzamento del sistema immunitario e di protezione delle vie respiratorie, grazie a principi attivi che combatterebbero microorganismi in grado di scatenare infiammazioni nelle vie respiratorie e nei polmoni. Si vantano inoltre le proprietà disinfettanti e la capacità di contrastare il contagio da parte di detergenti e creme cosmetiche. Nessuna di tali affermazioni trova in realtà conforto nella letteratura scientifica e nessuno dei prodotti pubblicizzati è un presidio medico-chirurgico”.

Durante la stessa seduta di ieri l’Antitrust ha anche avviato un intervento cautelare nei confronti del sito di crowdfunding a scopo benefico “gofundme.com” che gestisce raccolta fondi a scopo benefico. Il sito – spiega l’authority – promuove la possibilità di effettuare le donazioni, tra cui molte sono attualmente in favore degli ospedali e reparti ospedalieri delle zone più colpite dall’emergenza Coronavirus, in maniera gratuita e senza costi per il donante. In realtà, sussistono costi connessi alle transazioni con carte di credito e debito. Inoltre, la Piattaforma consente ai consumatori di elargire, per finanziare il proprio funzionamento, delle commissioni facoltative su ogni transazione; tuttavia, al momento di effettuare la donazione, la commissione è preimpostata su un valore pari a una quota percentuale della somma donata, laddove solo il consumatore che clicca su “Altro” in un menu a tendina adiacente, inserendo l’importo zero, può annullarla.

“L’Autorità – conclude l’Antitrust – ha ritenuto che le modalità di acquisizione delle commissioni reclamizzate come facoltative siano tali da esercitare un indebito condizionamento nei confronti dei soggetti donanti, i quali potrebbero non rendersi conto della possibilità di modificare o annullare la cifra preimpostata dalla piattaforma, o ritenerla necessaria per il suo funzionamento. Ciò appare particolarmente insidioso data la finalità con cui i consumatori si rivolgono a GoFundMe, quella di effettuare versamenti in beneficenza, che comporta un’attenzione ridotta ai meccanismi di funzionamento del sito e/o una maggiore propensione a disporre delle proprie risorse finanziarie”. 

Sulla base di queste considerazione l’Autorità ha così disposto che il meccanismo di preselezione della commissione facoltativa sia immediatamente eliminato, “lasciando piena libertà di scelta al consumatore donante attraverso l’indicazione del valore “zero” che egli potrà modificare”.

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