Le funzionalità di un software e un linguaggio di programmazione
non possono essere protetti dal diritto d'autore. Sono le
conclusioni cui è arrivato l'avvocato generale della Corte di
giustizia dell'Unione europea, Yves Bot, nel caso della
controversia tra le case di software britanniche Sas e Wpl. La
Corte di Lussemburgo è stata adita dalla High Court of Justice
perché precisasse la portata della protezione giuridica europea
del diritto d'autore sui programmi per computer.
La Sas institute Inc produce un software per database, in
particolare per l'elaborazione di dati statistici, che possono
essere "personalizzati" dagli utenti scrivendo
"script" applicativi nel linguaggio di programmazione
Sas. La controindicazione era che se il cliente avesse voluto
passare ad un altro fornitore di software, per continuare ad
utilizzare i dati archiviati doveva o continuare ad usare i moduli
Sas o riscrivere in un altro linguaggio gli applicativi. In ogni
caso, con aggravio dei costi.
Ma la World Programming Limited (Wpl) ha creato il prodotto Wps che
emula le funzionalità dei moduli Sas. Da qui, la causa intentata
dalla Sas contro la Wpl.
L'avvocato generale, le cui conclusioni nella prassi sono
generalmente ritenute in sentenza, ha affermato che il codice
sorgente ed il codice oggetto, ovvero gli elementi letterali di un
programma, sono effettivamente protetti dal diritto
d'autore.
Ma non possono esserlo le funzionalità di un programma che vengono
giudicate "simili alle idee". "Ammettere che una
funzionalità di un programma possa in quanto tale essere protetta
– è scritto in una nota della Corte – equivarrebbe ad offrire la
possibilità di monopolizzare le idee".
L'avvocato Bot però aggiunge che il modo in cui sono
organizzate formule e algoritmi, queste sì rispecchiano la
creatività, il know-how e l'inventiva e quindi sono protetti
dal diritto d'autore. Quindi, in altri termini, è ammesso
scrivere un programma che compie le stesse funzioni di un altro, ma
deve essere "originale" e su questo punto la Corte ha
rinviato al giudice britannico stabilire se la Wpl abbia o meno
ripreso parti sostanziali degli elementi del sistema Sas.
Ma la grande novità introdotta dall'avvocato generale è il
concetto per cui il linguaggio di programmazione in sé non può
essere protetto dal diritto d'autore. Essendo l'elemento
che consente di dare istruzioni alla macchina, il linguaggio di
programmazione "deve essere equiparato, ad esempio, al
linguaggio utilizzato dall'autore di un romanzo".
Infine, sulla questione se la Wpl fosse legittimata a riprodurre il
codice Sas per consentire l'interoperabilità tra questo ed il
suo sistema Wps, l'avvocato generale ritiene che il titolare di
una licenza d'uso "puó, senza l'autorizzazione
dell'autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre
la forma del codice di un formato di dati di tale programma per
scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente
che legga e scriva tale formato di dati".