L'ANALISI

Crowdfunding, nuovi costi e oneri: ecco cosa cambia

Il settore dovrà riorganizzarsi a seguito delle nuove norme che avranno effetto nel breve termine. Saranno le piattaforme di lending le più impattate

Pubblicato il 19 Giu 2023

Claudia Colomba

Senior Associate di Hogan Lovells

CROWDFUNDING

Il settore del crowdfunding si trova a fronteggiare una fase di riorganizzazione normativa che avrà un notevole impatto a breve termine. Con il decreto legislativo n. 30 del 10 marzo 2023 di modifica della disciplina primaria contenuta nel Testo Unico della Finanza e, da ultimo, con l’emanazione da parte della Consob del regolamento sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese ha preso avvio il percorso normativo di adeguamento alle norme previste del Regolamento Ue 2020/1503 (Regolamento Ecsp).

Il Regolamento Consob

Il Regolamento Consob rinvia quasi interamente alla disciplina europea dettata per il settore del crowdfunding alle imprese dal Regolamento Ecsp e dai Regolamenti delegati Ue, in quanto direttamente applicabili, prevedendo tuttavia alcune disposizioni specifiche per l’Italia.

Ad esempio, con riferimento alla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento (Kiis), il Regolamento Consob prevede che tale documento debba essere reso disponibile alla Consob contestualmente alla messa a disposizione degli investitori, senza la necessità di una notifica ex ante. Il Kiis deve in ogni caso essere redatto in lingua italiana per le offerte effettuate in Italia, al fine di garantire che i soggetti aderenti alle offerte compiano investimenti pienamente consapevoli.

Il Regolamento Consob ha anche allineato il regime delle comunicazioni di marketing ai principi dettati da altre normative del settore finanziario, quali quelle relative ai servizi d’investimento e alle offerte pubbliche di strumenti finanziari. Le disposizioni sulle comunicazioni di marketing, che devono essere anch’esse redatte in italiano, trovano applicazione anche nei confronti di fornitori di servizi di crowdfunding Ue che intendano operare in Italia.

Inoltre, in tema di obblighi derivanti dal regime civilistico italiano, il Regolamento Consob ha confermato la possibilità di offrire quote di srl anche attraverso le piattaforme di crowdfunding nonché il regime alternativo semplificato che consente di procedere alla sottoscrizione delle quote di srl per il tramite di un intermediario finanziario abilitato alla prestazione dei servizi di investimento.

Al fine di agevolare il deposito dell’istanza di autorizzazione, la Consob ha reso disponibile un file compilabile che sarà possibile utilizzare nella predisposizione della domanda.

Investment based crowdfunding

Il Regolamento Consob si pone in sostanziale continuità con la disciplina precedentemente contenuta nel Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali online adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 per il cosiddetto investment based crowdfunding, tanto che nell’istanza di autorizzazione, i gestori di portali autorizzati ai sensi della previgente disciplina potranno rinviare, per alcuni aspetti, a quanto contenuto nella documentazione già in possesso dell’autorità di vigilanza.

Tuttavia, gli stessi dovranno in ogni caso adottare nuove procedure e/o modificare quelle esistenti al fine di rispettare tutti i requisiti richiesti dalla nuova normativa ed ottenere l’autorizzazione ai sensi del Regolamento Consob per poter operare a partire dal 10 novembre 2023, data oltre la quale non sarà possibile operare in assenza di una autorizzazione ai sensi del Regolamento Ecsp. Non è comunque dettata una vera e propria procedura semplificata né per i soggetti già operanti sulla base della precedente disciplina né per i soggetti già vigilati in altri settori (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica o intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del Tub) che vogliano estendere il proprio ambito di attività. Questi ultimi dovranno anch’essi munirsi di una specifica autorizzazione per operare come fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese.

L’impatto sulle piattaforme di lending crowdfunding

L’impatto maggiore è atteso sulle piattaforme di lending crowdfunding, le quali hanno operato sinora in un contesto non disciplinato da una specifica regolamentazione, ma nel rispetto della disciplina dettata dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche. Saranno quindi le piattaforme di lending a subire maggiormente i costi e gli oneri connessi alla necessità di rispettare la nuova normativa, in termini ad esempio di adozione di nuove procedure e politiche interne, requisiti prudenziali e regole di condotta e di trasparenza.

Ciò darà vita ad un processo di selezione dei soggetti di ridotte dimensioni, seppur le norme vadano lette secondo un principio di proporzionalità; principio che è stato posto alla base anche degli orientamenti di vigilanza predisposti specificatamente per i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding per le imprese, diversi da banche, Sim, Ip, Imel e intermediari finanziari ex art. 106 del Tub pubblicati in consultazione dalla Banca d’Italia lo scorso 17 maggio 2023 al fine di colmare alcune lacune con riferimento agli aspetti organizzativi che la disciplina europea regola sulla base di principi generali.

Gli orientamenti non sono obbligatori, ma sono volti a fornire delle linee guida utili per i fornitori. In ogni caso, qualora il fornitore decidesse di adottare misure diverse discostandosi dagli Orientamenti, dovrà necessariamente darne comunicazione alla Banca d’Italia al momento dell’istanza di autorizzazione e, su base periodica, con la relazione sulla struttura organizzativa.

In tema di esternalizzazione, gli orientamenti spingono per un’adeguata valutazione dei soggetti terzi individuando, all’interno della propria organizzazione aziendale, un responsabile del controllo delle funzioni esternalizzate ed evitando che il fornitore diventi una cosiddetta “empty shell”. A tal riguardo, la Banca d’Italia, con specifico provvedimento, ha nel contempo assoggettato i fornitori di servizi crowdfunding a specifici obblighi di segnalazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali, con periodicità annuale.

I fornitori di servizi di crowdfunding dovranno quindi riadattare o implementare procedure e politiche volte ad implementare le nuove norme e laddove non abbiano già avviato interlocuzioni con le autorità di vigilanza dovranno presentare al più presto l’istanza di autorizzazione, per non rischiare interruzioni e sospensioni del servizio considerato che il termine del 10 novembre 2023 si avvicina.

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