Il Consiglio Ue ha autorizzato gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Ue, il secondo protocollo addizionale alla convenzione di Budapest sul cybercrime.
Obiettivi del protocollo
“Il protocollo – ricorda una nota del Consiglio – migliorerà l’accesso transfrontaliero alle prove elettroniche da utilizzare nei procedimenti penali. Contribuirà alla lotta contro la criminalità informatica e altre forme di criminalità a livello globale semplificando la cooperazione tra Stati membri e paesi terzi, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione delle persone e il rispetto delle norme dell’Ue in materia di protezione dei dati”.
Più forte la cooperazione internazionale
Il protocollo copre anche le procedure per migliorare la cooperazione internazionale tra le autorità, nonché per rafforzare la cooperazione diretta con i fornitori di servizi e le entità situate in altri paesi. Stabilisce inoltre le procedure per l’assistenza giudiziaria reciproca d’urgenza. Il protocollo potrebbe potenzialmente essere applicato in tutto il mondo, con 34 paesi che lo hanno già firmato, inclusi 18 Stati membri dell’Ue. Integrerà il quadro interno dell’Ue sull’accesso alle prove elettroniche, recentemente concordato tra il Consiglio dell’Ue e il Parlamento europeo, e che è in attesa di adozione formale.
La convenzione di Budapest
Il 23 novembre 2001 il Consiglio d’Europa approva la “Convenzione di Budapest”. che rappresenta il primo vero documento normativo disciplinante i reati commessi attraverso internet o reti elettroniche.
La Convenzione di Budapest opera una precisa definizione dei termini più ricorrenti in tema di crimine informatico e nel modo del web più in genere. Offre già nel Capitolo I, Articolo 1, le definizioni chiave. Tra queste:
- “Sistema informatico” indica qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l’elaborazione automatica di dati;
- “dati informatici ” indica qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione;
- “service provider” (fornitore di servizi), indica: qualunque entità pubblica o privata che fornisce agli utenti dei propri servizi la possibilità di comunicare attraverso un sistema informatico; qualunque altra entità che processa o archivia dati informatici per conto di tale servizio di comunicazione o per utenti di tale servizio; d. “trasmissione di dati” indica qualsiasi informazione computerizzata relativa ad una comunicazione attraverso un sistema informatico che costituisce una parte nella catena di comunicazione, indicando l’origine della comunicazione, la destinazione, il percorso, il tempo, la data, la grandezza, la durata o il tipo del servizio.