Nuove regole per il telemarketing e i web influencer. Le stabilisce il ddl Concorrenza che ha passato il vaglio della Camera con 218 voti a favore e ora passa al Senato. Il testo liberalizza maggiormente le attività di telemarketing. Gli operatori non saranno più obbligati a dichiarare se la telefonata ha scopo commerciale o meno, e non saranno tenuti neanche a dire per conto di quale azienda chiamano. Inoltre non avranno più bisogno del consenso del destinatario per proseguire nella telefonata.
Stretta anche sui cosiddetti web influencer finiti nel mirino dei consumatori per pubblicità occulta. Sergio Boccadutri, deputato del Pd, ha promosso un ordine del giorno ad hoc, approvato dall’Aula, che impegna il governo a intervenire a livello legislativo “affinché l’attività dei web influencer sia regolata, permettendo ai consumatori di identificare in modo univoco quali interventi realizzati all’interno della rete Internet costituiscano sponsorizzazione”. Una richiesta, che ha ricevuto il parere favorevole dell’esecutivo, e che permette così di regolamentare i post su Facebook, Instagram o Twitter dei volti noti di cinema, moda, sport o spettacolo che si prestano alla sponsorizzazione di marchi più o meno famosi.
Novità anche sul fronte Uber. Entro un anno dall’entrata in vigore del ddl il governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, come Uber e Ncc.
Per quanto riguarda le banche, sono state introdotte delle disposizioni che regolamentano i costi delle chiamate telefoniche ai centri di assistenza, che fino a ieri erano decisi arbitrariamente da ciascun istituto bancario, a seconda se la chiamata arrivasse o meno da una numerazione fissa o mobile. Il ddl Concorrenza stabilisce che, indipendentemente da quale operatore – fisso o mobile – arrivi la telefonata al centro di assistenza della banca, il costo non debba superare la tariffa ordinaria urbana.
Sancito, inoltre, l’obbligo per gli operatori telefonici e di servizi Tv di informare preventivamente il cliente delle spese che dovrà sostenere per il cambio di operatore o di società.
Il recesso dal contratto avrà valore legale anche se comunicato telematicamente. Infine è stata stabilita una durata massima per tutti gli accordi di questo tipo, che non potrà più essere superiore ai 24 mesi.
Nessun cambiamento invece per la norma proalbergatori relativa a portali come Booking: la norma vieta il “parity rate”. Gli albergatori potranno praticare prezzi e condizioni migliori rispetto a quelli offerti da intermediari terzi, anche online.