PUNTI DI VISTA

Di Resta: “Per le imprese individuali privacy a rischio”

Il ddl Semplificazioni esclude la tutela dei dati. Ma la Ue potrebbe aprire l’infrazione

Pubblicato il 19 Lug 2013

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l disegno di legge sulle cosiddette Sempilificazioni esclude la tutela privacy per gli imprenditori individuali. Ma le criticità connesse ad interventi poco lungimiranti e non connessi ai rischi effettivi delle singole attività non saranno poche.
La riforma contenuta nel disegno di legge – il cui testo è stato approvato il 19 giugno scorso dal Consiglio dei Ministri – nella parte relativa alla semplificazione per le imprese in materia di privacy presenta delle evidenti criticità.
Infatti, l’intento della riforma e’ quello di semplificare e snellire gli adempimenti per le imprese, specificando che “l’imprenditore è considerato persona giuridica relativamente ai dati concernenti l’esercizio dell’attività di impresa” il Governo persegue lo scopo specifico di completare il processo di esclusione dall’applicazione del Codice della Privacy sia delle persone giuridiche – già escluse per buona parte – sia gli enti con autonomia patrimoniale imperfetta – parliamo di società in nome collettivo, società in accomandita semplice – inclusi anche gli imprenditori individuali.

In realtà la finalità perseguita sarebbe quella di semplificare, fare chiarezza e portare maggiore coerenza nel Testo Unico, rispetto ad un testo già recentemente modificato; tuttavia i risultati conseguenti sono tutt’altri rispetto a quelli voluti.
Infatti, da una parte la riforma così come è prevista nel disegno di legge comporta l’esclusione degli imprenditori individuali dal Codice della Privacy in contrasto con la direttiva comunitaria 95/46/Ce, la quale all’articolo 1 stabilisce che la protezione dei dati si applica indistintamente alle persone fisiche, pertanto senza possibilità di distinzioni tra individui che operano nella società come consumatori, imprenditori, liberi professionisti imprenditori e non imprenditori. Dall’altra la riforma dà luogo anche ad una forte criticità limitando sostanzialmente la protezione dei dati ai soli liberi professionisti non imprenditori e ai consumatori mentre gli imprenditori individuali ne sarebbero esclusi, questi ultimi, si badi bene, sono intesi in senso lato ricomprendendo quindi anche tutti i piccoli imprenditori, i piccoli commercianti, gli artigiani.
Si pensi, ad esempio, fra le molte situazioni finora tutelate, alle segnalazioni erronee alle centrali rischi soprattutto in un momento di crisi economica.

Quello che lascia perplessi è sempre più la mancanza di approccio metodologico a questa materia. Una semplificazione amministrativa, infatti, non può partire dalla riduzione delle tutele effettive dei cittadini ma dovrebbe invece tenere in considerazione gli oneri a carico delle imprese.
In questa prospettiva bisogna prevedere anche degli adempimenti graduali e connessi alla natura e al livello dei rischi che le attività comportano sui dati personali. Sarebbe, quindi, quantomeno auspicabile, una modifica del testo del disegno di legge appena presentato nel senso di una maggiore coerenza e una maggiore osservanza della direttiva comunitaria.
In mancanza di questa modifica si rischierebbe concretamente non solo una procedura di infrazione a carico del nostro Paese, ma anche una discriminazione ingiustificata tra le categorie sopra richiamate riducendone sensibilmente la tutela effettiva di alcune.

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