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Digital Markets Act, ecco le 7 big tech sotto sorveglianza Ue

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft e Samsung hanno notificato alla Commissione lo status di gatekeeper. Il commissario Breton: “Verificheremo le loro comunicazioni. Sei mesi di tempo per conformarsi alla legge europea”

Pubblicato il 04 Lug 2023

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Ci sono i nomi dei sette “gatekeeper” del mercato digitale europeo in base alle nuove regole del Digital Markets Act (Dma). Si tratta di 7 big tech, cinque  statunitensi – Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, una cinese – ByteDance, casa madre di TikTok – e una sudcoreana, Samsung. 

Le sette grandi piattaforme digitali hanno notificato a Bruxelles il loro status di gatekeeper ai sensi delle disposizioni del Digital Markets Act.

Queste società “hanno dimensioni che incidono sul mercato interno”, ha spiegato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton.

Ieri era il termine ultimo per le grandi piattaforme digitali per comunicare alla Commissione che rientrano nei criteri per qualificarsi come gatekeeper ai sensi del Dma. La designazione ufficiale delle aziende con maggior potere di mercato sarà comunicata entro il 6 settembre; da quel momento i gatekeeper avranno 6 mesi per conformarsmi al Dma.

Sette big tech sotto la sorveglianza Ue

Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft, ByteDance e Samsung hanno comunicato all’Antitrust Ue di ricadere nelle soglie previste dal Dma per la designazione di gatekeeper, da cui conseguono una serie di obblighi aggiuntivi.

Le sette big, infatti, presentano un fatturato annuo in Europa di almeno 7,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari (o un equo valore di mercato di almeno 75 miliardi di euro nell’ultimo esercizio finanziario e operazioni in almeno 3 Paesi membri), con 45 milioni di utenti finali attivi al mese negli ultimi tre anni e più di 10mila utenti commerciali attivi ogni anno in Ue su una serie di servizi come motori di ricerca, social network e sistemi operativi.

L’esecutivo comunitario procederà a verificare le notifiche “entro i prossimi 45 giorni lavorativi” e, dalla presentazione della lista definitiva prevista al più tardi 6 settembre, le grandi piattaforme avranno sei mesi per allinearsi ai paletti del Dma.

L’Europa organizza il suo spazio digitale

Con le nuove norme, ha ricordato Breton, le società “non potranno più bloccare gli utenti nei loro ecosistemi, non potranno più decidere quali app dovranno essere preinstallate sui dispositivi, o quali app store usare. Non potranno più concedere vie preferenziali ai propri sistemi, prodotti e servizi, le loro app di messaggistica dovranno interagire con le altre, e così via”.

Di conseguenza, ha aggiunto il commissario Ue, “i consumatori avranno più scelta, maggiori opportunità di cambiare fornitore e beneficeranno di prezzi migliori e servizi di qualità superiore”. Inoltre, alle altre aziende innovative “non sarà più impedito di raggiungere nuovi clienti”.

“Con il Digital Markets Act, insieme al Digital Services Act e al Data Act, e presto con l’AI Act”, ha sottolinea il commissario Ue, “l’Europa sta riorganizzando completamente il suo spazio digitale sia per proteggere meglio i cittadini sia per migliorare l’innovazione per le startup e le aziende europee”.

Gli obblighi dei gatekeeper secondo il Dma

La legge europea sui mercati digitali definisce le situazioni in cui una piattaforma online di grandi dimensioni è considerata un “gatekeeper” – ovvero costituisce un importante punto di accesso tra utenti commerciali e consumatori e gode di una posizione da cui poter dettare le regole e creare una strozzatura nell’economia digitale.

Tra i “servizi di piattaforma di base” forniti dalle piattaforme digitali, sono inclusi i servizi di intermediazione online quali negozi di applicazioni software, motori di ricerca online, servizi di social network, alcuni servizi di messaggistica, servizi di piattaforma per la condivisione di video, assistenti virtuali, browser web, servizi di cloud computing, sistemi operativi, mercati online e servizi pubblicitari.

Quanto allo status di gatekeeper, sono tre i criteri principali per considerare che un’impresa rientra nel campo di applicazione del Dma.

Uno è la dimensione, che deve avere un’incidenza sul mercato interno: quando l’impresa realizza un determinato fatturato annuo nello Spazio economico europeo (See) e fornisce un servizio di piattaforma di base in almeno tre Stati membri dell’Unione.

Un secondo criterio è il controllo di un importante accesso ai consumatori finali per gli utenti commerciali: quando l’impresa fornisce un servizio di piattaforma di base ad almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile stabiliti o situati nell’Unione e almeno 10.000 utenti commerciali attivi su base annua stabiliti nell’Unione.

Il terzo è la posizione consolidata e duratura: se la società ha soddisfatto il secondo criterio in ciascuno degli ultimi tre anni.

La legge sui mercati digitali stabilisce un elenco di obblighi e divieti che i gatekeeper dovranno rispettare nelle loro operazioni quotidiane per garantire mercati digitali equi e aperti. In tal modo si migliorano le possibilità per le imprese di contendere i mercati e fare concorrenza ai gatekeeper sulla base dei meriti dei loro prodotti e servizi, ampliando lo spazio per l’innovazione.

Tra gli obblighi, per esempio, ci sono l’interoperabilità dei servizi in alcune situazioni e l’accesso dei dati a terze parti. La legge vieta invece di impedire che i consumatori si mettano in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma o che disinstallino software preinstallato.

Pratiche di un gatekeeper come favorire i propri servizi o impedire agli utenti commerciali dei propri servizi di raggiungere i consumatori possono eliminare la concorrenza, portando come conseguenze meno innovazione, meno qualità e prezzi più alti, afferma la Commissione. Quando un gatekeeper adotta pratiche sleali, ad esempio imponendo condizioni inique per l’accesso al proprio negozio online di applicazioni software o impedendo l’installazione di applicazioni provenienti da altre fonti, è probabile che i consumatori paghino di più o siano privati dei benefici che i servizi alternativi avrebbero potuto apportare.

Il Dma sarà applicato mediante una solida architettura di vigilanza, in base alla quale la Commissione sarà l’unica responsabile dell’applicazione delle norme, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri dell’Ue. La Commissione potrà comminare sanzioni e ammende fino al 10% del fatturato mondiale di una società e fino al 20% in caso di recidiva. Nel caso di infrazioni sistematiche la Commissione potrà anche imporre rimedi comportamentali o strutturali necessari per garantire l’efficacia degli obblighi, compreso il divieto di ulteriori acquisizioni.

La legge conferisce alla Commissione il potere di effettuare indagini di mercato che garantiranno che gli obblighi stabiliti dal regolamento siano mantenuti aggiornati nel contesto della costante evoluzione dei mercati digitale.

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