IL PROVVEDIMENTO

Digital markets Act, pioggia di emendamenti dal Parlamento Ue

La commissione Mercato interno è al lavoro per definire le proposte finali da inviare alla Commissione: riflettori sulla definizione di gatekeeper, sui controlli e sui sistemi di monitoraggio degli utenti

Pubblicato il 10 Set 2021

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Pioggia di emendamenti sul Digital markets Act in vista del prossimo 6 ottobre la prossima riunione, quando la commissione Mercato interno (Imco) del Parlamento europeo, esaminerà per discutere le proposte di modifica definitive al testo.  

Le prime riunioni sono iniziate nel mese di luglio. Finora – a quanto apprende Public Polict – si è discusso degli articoli del regolamento proposto dalla Commissione riguardanti la governance, lo scopo del provvedimento e le definizioni. Al momento il relatore, Andreas Schwab (Ppe), starebbe ancora raccogliendo i commenti dei relatori ombra, anche a livello tecnico.

Tra le richieste dei relatori ombra quelle dell’eurodeputata francese ID Virginie Joron, che attraverso alcuni dei suoi emendamenti chiede la creazione di un ufficio a supporto delle imprese che devono applicare le nuove norme o misure più stringenti contro i gatekeeper che sistematicamente non rispettano il regolamaneto. Oppure, tra gli altri, la relatrice ombra S&D Evelyne Gebhardt chiede che, attraverso un emendamento firmato dal gruppo, la Commissione pubblichi una relazione annuale sui risultati delle proprie attività di monitoraggio.

Nella riunione del 6 ottobre si affronterà il tema degli obblighi per i gatekeeper, mentre la riunione che seguirà – per la metà del prossimo mese – affronterà i restanti temi. Essendo le discussioni ancora in corso – viene riferito – emendamenti di compromesso finali non sarebbero ancora stati presentati. Sul tavolo ci sarebbero infatti solo bozze di lavoro, ancora da discutere e definire.

Le bozze di emendamento

La prima proposta di modifica del relatore in commissione Imco del Parlamento europeo, il tedesco del Ppe Andreas Schwab, obbliga la Commissione europea a pubblicare un rapporto annuale, da inviare al Parlamento europeo e al Consiglio Ue, sulle verifiche effettuate sui gatekeeper e sui potenziali gatekeeper.  L’emendamento interviene sull’articolo 4 del regolamento, sulle verifiche sui gatekeeper.

C’è poi un testo di compromesso che chiede di inserire nel Dma un allegato contenente gli indicatori di cui i portali online devono tenere conto per la misurazione degli utenti mensili.  L’emendamento interviene sull’articolo 3 del regolamento, sulla designazione dei gatekeeper ma, a quanto si apprende, sarebbe solo una bozza, in quanto molti dei relatori ombra avrebbero espresso riserve sul testo. L’allegato, ad esempio, contiene indicazioni per gli app store, per i negozi online, per i social network e per le piattaforme di video sharing.

Portare a 3 anni, anziché a 2, il periodo minimo entro il quale la Commissione europea deve riesaminare le condizioni che i gatekeeper devono soddisfare è un’altra delle richeste del Parlamento. Una volta all’anno la Commissione dovrà invece verificare che le nuove imprese non soddisfino i requisiti per la designazione come gatekeeper. L’emendamento interviene sull’articolo 3 del regolamento, sulla designazione dei Gatekeeper ma, a quanto si apprende, sarebbe solo una bozza, in quanto molti dei relatori ombra avrebbero espresso riserve sul testo.

La bozza di emendamento di compromesso specifica anche che il riesame dovrà verificare se “le piccole e medie imprese o i consumatori, hanno subito un impatto negativo dalla designazione di un servizio di piattaforma principale come gatekeeper”. La revisione, specifica ancora l’emendamento, non ha effetto sospensivo sugli obblighi.

Nella sua decisione sulla designazione dei gatekeeper la Commissione europea dovrebbe “prendere in considerazione anche il grado di multi-homing tra le imprese e gli utenti finali e la radicata mancanza di altre opzioni (“entrenched lack of choice)”, si legge in uno delle bozze testi presentati, nonché la capacità dell’impresa di attuare strategie di conglomerato, in particolare attraverso la sua integrazione verticale o la sua leva significativa nei mercati collegati.

Infine si chiede di aprire alla possibilità che anche i servizi di assistenza vocale digitale e i browser web possano essere designati come gatekeeper. L’emendamento interviene sull’articolo 2 del regolamento, sulle definizioni

Un portale online potrebbe essere definito come un gatekeeper non solo quando funge da collegamento tra utenti commerciali e utenti finali ma anche quando funge da collegamento tra utenti finali. Questo è l’obiettivo, invece, di una bozza di emendamento di compromesso che interviene sull’articolo 3 del regolamento, sulla designazione dei Gatekeeper.

Inalterate le altre due condizioni per la designazione come gatekeeper: un impatto significativo sul mercato interno; e una posizione consolidata e durevole nelle sue operazioni, o una prevedibilità in questo senso. La bozza di emendamento di compromesso modifica anche la specifica relativa all’impatto significativo sul mercato. Per la Commissione europea questo avviene quando l’impresa ha un fatturato annuo pari o superiore a 6,5 miliardi di euro negli ultimi tre esercizi finanziari, o se la capitalizzazione di mercato media o il valore equo di mercato equivalente dell’impresa di cui fa parte ammonta ad almeno 65 miliardi. La bozza di emendamento punta ad alzare questo valore a 80 miliardi. Da tutti i relatori ombra sarebbe arrivata la richiesta di predisporre delle condizioni che siano “a prova di futuro”, in grado di durare nel corso degli anni.

Per quanto riguarda la condizione sul funzionamento da ponte tra utenti e utenti, il relatore punterebbe a tenere conto non solo degli utenti ubicati o stabiliti nell’Unione, come si legge nella proposta iniziale della Commissione, ma in quelli ubicati nello Spazio economico europeo.

Digital markets Act, cos’è e cosa prevede

Il Dma affronta le conseguenze negative derivanti da determinati comportamenti delle piattaforme che hanno assunto il ruolo di controllori dell’accesso al mercato digitale. Si tratta, come spiegato da Bruxelles il giorno del vua libera al provvedimento, di piattaforme “che hanno un impatto significativo sul mercato interno, fungono da importante punto di accesso attraverso il quale gli utenti commerciali raggiungono i consumatori e godono, o potranno presumibilmente godere, di una posizione consolidata e duratura, che può conferire loro il potere di agire come legislatori privati e di costituire una strozzatura tra le aziende e i consumatori”.

La legge sui mercati digitali si basa sul regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese, sui risultati dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online e sulla vasta esperienza maturata dalla Commissione in materia di mercati online tramite l’applicazione del diritto della concorrenza. In particolare stabilisce norme armonizzate definendo e vietando le pratiche sleali messe in atto dai controllori dell’accesso e prevedendo un meccanismo di applicazione basato su indagini di mercato. Lo stesso meccanismo garantirà l’aggiornamento degli obblighi stabiliti nel regolamento in funzione della realtà digitale in costante evoluzione.

Concretamente, la legge sui mercati digitali:

  • si applicherà solo ai principali fornitori dei servizi di piattaforme di base più inclini a ricorrere a pratiche sleali, come i motori di ricerca, i social network o i servizi di intermediazione online, che soddisfano i criteri legislativi oggettivi per essere designati come controllori dell’accesso;
  • fisserà soglie quantitative come base per individuare controllori dell’accesso presunti. La Commissione avrà inoltre la facoltà di designare imprese che fungano da controllori dell’accesso, a seguito di un’indagine di mercato;
  • vieterà una serie di pratiche chiaramente sleali, come impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati;
  • imporrà ai controllori dell’accesso di predisporre in modo proattivo determinate misure, ad esempio misure mirate che consentano al software di terzi di funzionare correttamente e di interoperare con i loro servizi;
  • prevederà sanzioni in caso di inadempienza, che potrebbero comprendere ammende fino al 10% del fatturato mondiale del controllore dell’accesso, al fine di garantire l’efficacia delle nuove norme. In caso di recidiva, queste sanzioni possono prevedere anche l’obbligo di adottare misure strutturali, fino all’eventuale cessione di determinate attività nei casi in cui non siano disponibili altre misure alternative altrettanto efficaci per garantire il rispetto delle norme;
  • consentirà alla Commissione di svolgere indagini di mercato mirate per valutare se a tali norme debbano essere aggiunte nuove pratiche e nuovi servizi dei controllori dell’accesso al fine di garantire che le nuove norme relative ai controllori dell’accesso tengano il passo con la rapida evoluzione dei mercati digitali.

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