Stop alle politiche di austerity, nuove risorse dalla digital tax. È questo uno degli impegni contenuti nella risoluzione di maggioranza depositata alla Camera dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul prossimo Consiglio europeo, in programma per domani e venerdì.
“Valorizzare tutte le opportunità offerte dal Next Generation Eu, anche in considerazione dell’avvio della conferenza sul Futuro dell’Europa, per le future riforme delle politiche di bilancio e fiscali dell’Unione – si legge nel testo – che chiudano definitivamente la politica dell’Austerity e con particolare riguardo all’introduzione di nuove risorse proprie europee che non pesino sui bilanci nazionali, a partire dalla tassazione digitale, all’adozione di nuove regole comunitarie anti-elusione e anti-dumping, all’auspicabile revisione dei criteri del patto di Stabilità e crescita, nonché, sulla scia degli accordi raggiunti nel recente vertice G7 sulla previsione di un’aliquota minima comune globale per la tassazione delle multinazionali”.
Cosa prevede l’accordo G7 sulla corporate tax
I ministri delle Finanze delle sette maggiori economie globali hanno raggiunto una posizione comune sulla riforma della tassazione minima del 15% delle multinazionali, che riguarda innanzitutto – ma non solo – i giganti digitali e che ora porteranno insieme in sede di G20 e Ocse.
Entrando nel dettaglio del testo diffuso dal G7, emerge che la tassa riguarderà gli utili eccedenti una soglia del 10% sui margini di redditività (quindi la quota di utili al di sotto di questa soglia è esentata). Inoltre, sulla quota eccedente questa soglia “almeno il 20%” sarà oggetto di “ricerca di una equa soluzione di allocamento” con i Paesi in cui vengono realizzate le attività fatturate.
Si prevede dunque un meccanismo per imporre alle Big Tech di pagare dove registrano le vendite. Sul tutto è prevista una tassazione minima di “almeno il 15%” che verrà stabilita da ogni Paese.
Anche a livello numerico, la platea di gruppi che dovrebbero essere coinvolti da questo accordo ha un confinamento. Secondo il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, che era presente a Londra dovrebbe toccare un centinaio di compagnie.
Ma perché entri in vigore ci vorranno anni, come spiegato anche la ministro italiano dell’Economia, Daniele Franco.
Cos’è e come funziona la digital tax italiana
Si tratta di un’imposta pari al 3% dei ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati da imprese di rilevanti dimensioni. In particolare, l’imposta è dovuta da imprese, anche non residenti, con ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro, a condizione che abbiano conseguito almeno 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da determinati servizi digitali realizzati in Italia. Il versamento dell’imposta avverrà a partire dal 2021 in relazione ai servizi digitali prestati nel 2020.
Il 25 gennaio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nella sezione “Modelli” del proprio sito-web, la modulistica e le istruzioni per trasmettere le informazioni sull’imposta sui servizi digitali.
Il modello deve essere presentato direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.
Con la stessa dichiarazione è anche possibile chiedere il rimborso, nel caso in cui l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito al perimetro di applicazione dell’imposta sui servizi digitali (Isd): la Circolare n. 3/E fornisce dettagli interpretativi attesi dagli operatori per l’applicazione dell’Isd. La circolare fa seguito al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio scorso e tiene conto dei numerosi contributi inviati dagli operatori in esito alla consultazione pubblica conclusasi in data 31 dicembre 2020.
- Ambito di applicazione – La circolare fornisce indicazioni per l’individuazione della platea dei soggetti interessati dall’imposta, rendendo chiarimenti in merito all’applicazione delle soglie dimensionali, della nozione di impresa e della definizione di gruppo. È, inoltre, approfondito l’ambito di applicazione oggettivo, con particolare riferimento al contenuto di ciascuno dei servizi digitali assoggettati ad imposta (veicolazione di pubblicità mirata, messa a disposizione di interfacce digitali che mettono in contatto gli utenti favorendone l’interazione o facilitando la fornitura diretta di beni o servizi, trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale). Per facilitare la corretta individuazione dei servizi inclusi e di quelli esclusi, vengono rappresentate una serie di fattispecie esemplificative.
- Criteri di geolocalizzazione e base imponibile – Coerentemente con l’obiettivo che ha ispirato l’introduzione dell’imposta, ossia quello di tassare i ricavi derivanti dalla monetizzazione dei contributi forniti dagli utenti che si trovano nel territorio dello Stato, la circolare affronta il tema della geolocalizzazione per determinare la proporzione di ricavi imponibili in Italia. La circolare inoltre illustra le modalità di determinazione della base imponibile e di eliminazione di eventuali fenomeni di imposizione “a cascata” che potrebbero generarsi in relazione modelli di business che coinvolgono più soggetti passivi d’imposta nell’erogazione di un unico servizio imponibile.
- Oneri strumentali e solidarietà – La circolare tratta degli obblighi di identificazione, di versamento, di dichiarazione, e delle modalità di fruizione di eventuali rimborsi. Viene, inoltre, approfondito il ricorso all’istituto della designazione che consente di delegare ad una consociata l’adempimento degli oneri strumentali. In tale contesto, è esaminato il rapporto tra la responsabilità solidale della società designata e la solidarietà passiva gravante sulle consociate residenti in Italia.
- Contabilità e sanzioni – L’obbligo di un’apposita contabilità previsto dalla legge di bilancio 2019 viene assolto con la tenuta del Prospetto analitico e della Nota esplicativa, redatti secondo l’Allegato 1 al Provvedimento del 15 gennaio, entro il termine di versamento dell’imposta. Considerate le potenziali difficoltà ele obiettive condizioni di incertezza riscontrabili in sede di prima applicazione degli obblighi contabili, per il primo anno d’imposta, eventuali irregolarità o errori commessi in sede di trasmissione e compilazione dei dati richiesti non danno luogo all’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.
La strategia europea
Il Commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in una audizione al Parlamento europeo, ha sottolineato che l’accordo del G7 “non è in conflitto” con la tassazione dei grandi gruppi del tech a cui sta lavorando la Ue. Si tratta di due imposte “complementari” per creare “un sistema fiscale equo e moderno”.
“La Commissione europea – ha aggiunto – è impegnata affinchè si raggiunga almeno un accordo di massima entro il G20 delle finanze di luglio”.
Sulla tassazione la Commissione europea formulerà una sua proposta “subito dopo l’accordo internazionale a livello di G20, posto che l’accordo arrivi cosa che non è acclarata al 100%. Probabilmente – ha affermato Gentiloni – l’incontro decisivo sarà quello dell’Inclusive Framework (dell’Ocse, ndr) a fine giugno. Poi è abbastanza possibile che si arrivi all’adozione da parte del G20 il 13 luglio a Venezia”. “Non vogliamo interferire e quindi la nostra proposta arriverà a luglio, ma dopo l’incontro”, ha aggiunto.