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Digital tax, l’Italia passa ai fatti: pubblicato il decreto attuativo, conta la “geolocalizzazione”

L’aliquota del 3% si applica alla fornitura dei servizi digitali delle grandi imprese per i ricavi collegati al territorio italiano. Vale la localizzazione del device, tramite indirizzo Ip o altre informazioni. Primo versamento entro il 16 marzo 2021

Pubblicato il 19 Gen 2021

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Digital tax, arrivano in Italia le disposizioni operative sull’imposta sui servizi digitali (Isd), pari a un’aliquota del 3 per cento sui ricavi. Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate arriva dopo la consultazione indetta dall’ente e conferma quanto previsto nella bozza sottoposta ai commenti pubblici. In attesa della web tax europea, l’Italia si muove dunque in autonomia.

La digital tax, sottolinea il Fisco italiano, viene applicata alle aziende che realizzano in un anno solare, ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e percepiscono nello stesso periodo un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato italiano.

Viene confermato il principio secondo cui l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato sela pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale”. Conta l’indirizzo Ip o altra informazione disponibile ai soggetti passivi di imposta per la geolocalizzazione del dispositivo (smartphone, tablet, Pc…) usato per accedere ai servizi digitali.

Il versamento dell’imposta andrà fatto il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

Per “contenuto digitale”, spiega il provvedimento delle Entrate sulle “Modalità applicative” della tassa sui servizi digitali, s’intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, audio, video o testi, a prescindere dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming.

Per “interfaccia digitale” s’intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta. Un’interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

Per “servizi digitali” s’intendono: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Salvi l’e-commerce e le attività regolamentate

Dall’imposizione della digital tax sono esclusi alcuni servizi, tra cui l’e-commerce. Il provvedimento attuativo parla, infatti, di fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale, e la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario.

Sono esclusi, tra gli altri, anche la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; e i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari.

Esclusi altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; e lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

I ricavi imponibili nello Stato italiano

Il totale dei ricavi imponibili è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Questa “percentuale rappresentativa dei servizi digitali” collegata al territorio italiano è pari al rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nell’anno solare, su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi su un’interfaccia digitale nel medesimo periodo.

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