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Digital tax, online il modulo dell’Agenzia delle Entrate. Primo invio il 30 aprile

Solo per il 2021 la dichiarazione slitta di un mese rispetto alla precedente deadline fissata al 31 marzo. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 26 Gen 2021

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Entra nel vivo la web tax italiana. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul sitoil nuovo modello Dst, Digital services tax, da utilizzare per comunicare all’Agenzia i dati relativi all’Imposta sui servizi digitali dovuta e versata per il 2020. Con la stessa dichiarazione è inoltre possibile chiedere il rimborso, nel caso l’imposta sia stata pagata in eccesso, oppure riportare l’eventuale credito all’anno successivo.

Chi deve presentare la dichiarazione

La platea dei soggetti tenuti alla presentazione del modello è costituita dai soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000 e, nel medesimo periodo, sempre singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5.500.000 nel territorio dello Stato. In caso di designazione, la società del gruppo designata assolve al predetto obbligo per ciascuna società designante.

Più tempo per gli invii in coincidenza con l’esordio della Dst

Ordinariamente, il modello deve essere presentato in via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno. Ad ogni modo, in occasione della prima annualità applicativa, la dichiarazione relativa al 2020 si potrà presentare entro il 30 aprile 2021, allargando quindi di 30 giorni la finestra temporale per l’invio d’esordio.

Le operazioni soggette a imposta

La Digital services tax si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura, nel corso dell’anno solare, dei seguenti servizi digitali: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. Il nuovo modello Dst è disponibile, con le relative istruzioni, sul sito internet dell’Agenzia delle entrate all’interno della sezione “Modelli”.

Come funziona la digital tax

Il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nei giorni scorsi, stabilisce che la digital tax – aliquota del 3% sui ricavi – venga applicata alle aziende che realizzano in un anno solare, ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e percepiscono nello stesso periodo un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a euro 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato italiano.

Viene confermato il principio secondo cui l’utente si considera localizzato nel territorio dello Stato sela pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale”. Conta l’indirizzo Ip o altra informazione disponibile ai soggetti passivi di imposta per la geolocalizzazione del dispositivo (smartphone, tablet, Pc…) usato per accedere ai servizi digitali.

Il versamento dell’imposta andrà fatto il 16 febbraio dell’anno solare successivo a quello in cui sono realizzati i ricavi imponibili. In sede di prima applicazione, come stabilito dal decreto legge 14 gennaio 2021, n. 3, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione è presentata entro il 30 aprile 2021.

Quali sono i servizi soggetti a web tax

Per “contenuto digitale”, spiega il provvedimento delle Entrate sulle “Modalità applicative” della tassa sui servizi digitali, s’intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, audio, video o testi, a prescindere dal fatto che l’accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming.

Per “interfaccia digitale” s’intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta. Un’interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

Per “servizi digitali” s’intendono: veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia; messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi; trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Salvi l’e-commerce e le attività regolamentate

Dall’imposizione della digital tax sono esclusi alcuni servizi, tra cui l’e-commerce. Il provvedimento attuativo parla, infatti, di fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale, e la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario.

Sono esclusi, tra gli altri, anche la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; e i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari.

Esclusi altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; e lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

I ricavi imponibili nello Stato italiano

Il totale dei ricavi imponibili è il prodotto del totale dei ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato.

Questa “percentuale rappresentativa dei servizi digitali” collegata al territorio italiano è pari al rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nell’anno solare, su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi su un’interfaccia digitale nel medesimo periodo.

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