REGOLAMENTI

Diritto d’autore, slitta il parere delle Camere: avranno tempo fino al 15 ottobre

Proroga di un mese per l’esame parlamentare dello schema di decreto che recepisce la direttiva Ue su copyright e diritti connessi. Ma intanto gli editori lanciano l’allarme: “Modifiche dell’ultim’ora contrarie ai trattati internazionali”

Pubblicato il 23 Set 2021

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Slitta di un mese il parere delle Camere sullo schema di Decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sul copyright. Le commissioni riunite Giustizia e Lavori pubblici del Senato avranno tempo, secondo le indicazioni arrivate dal Governo, fino al 15 ottobre per esprimere il parere sullo schema di dlgs di attuazione della direttiva Ue 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (e che modifica le direttive 96/9/Ce e 2001/29/Ce).

L’allarme lanciato dagli editori

Ma intanto l’associazione italiana degli editori lancia l’allarme: “Siamo molto preoccupati per l’introduzione nello schema di decreto di modifiche contrarie ai trattati internazionali e alla stessa direttiva – dice il presidente dell’Aie Franco Levi in audizione alla Camera – che, in alcuni casi, portano di fatto all’abolizione del diritto d’autore in Italia”.

Due temi, in particolare, nel mirino degli editori. La possibilità di “comunicazione al pubblico” di “testi, dati, musiche, audiovisivi, immagini protette dal diritto d’autore” messi a disposizione di università, enti di ricerca e istituti di tutela del patrimonio culturale a fini di ricerca scientifica. E l’obbligo di rendicontazione trimestrale e non più annuale “come è nella direttiva – dice Levi – e come avviene in tutto il mondo nei confronti di tutti gli autori”. L’insieme rende la norma “impossibile da applicare”, spiega Levi. Inoltre sono state “introdotte sanzioni amministrative molto pesanti per la mancata applicazione dell’impossibile, sanzioni anch’esse assenti dalla Direttiva, e mai proposte in nessuna sede italiana o europea, ma comparsi improvvisamente nei testi finali”.

Per la Fieg lo schema adottato è il minimo sindacale. “Riteniamo che lo schema adottato dal governo sia sicuramente meglio di quello che è stato fatto in
Francia e in altri Paesi europei – ha detto in audizione il vicepresidente Francesco Dini –  Riconosciamo al governo di avere fatto un passo più avanti rispetto ad altri Paesi europei, facendo anche tesoro delle negative esperienze, in particolare quella francese che avendo seguito uno schema molto simile a quello che viene indicato da
Anso e addirittura dall’Autorità Garante della concorrenza del mercato, ha fatto un recepimento a nostro parere infedele della direttiva e ha portato a un risultato nullo per gli editori e per i giornalisti. Ricordo che il diritto connesso va anche agli autori degli articoli e ai giornalisti. L’antitrust francese è arrivata a comminare a una piattaforma digitale la multa più alta della storia di quell’autorità, sotto i 100 milioni di
euro, ma questa è una magra soddisfazione per gli editori francesi perchè non sono soldi che vanno agli editori francesi”.

E , facendo riferimento ai precedenti interventi ha sottolineato: “probabilmente abbiamo letto un testo diverso rispetto a chi mi ha preceduto perchè non rintracciamo purtroppo per gli editori nessun obbligo a concludere contratti con le piattaforme digitali, non rintracciamo nessun onere burocratico di cui farsi carico perchè chi vuole continuare a sfruttare gratuitamente dalla piattaforma digitale i contenuti editoriali che produce è libero di continuare a farlo senza chiedere il riconoscimento di alcun tipo di diritto. Si tratta di individuare lo schema, il meccanismo che il governo italiano ha
voluto giustamente adottare perchè la direttiva non dice facciamo la casa delle libertà, dice che gli Stati membri devono garantire la discussione del diritto connesso per gli editori e a valle per i giornalisti”.

Il nodo degli “estratti brevi”

Tra i principi della direttiva a cui si dà attuazione, c’è il riconoscimento dei diritti d’autore agli editori stabiliti in uno Stato membro per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, eccezion fatta per gli utilizzi privati e non commerciali, i collegamenti ipertestuali e l’utilizzo di estratti molto brevi; l’obbligo, per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, di ottenere un’autorizzazione quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore, senza che ciò costituisca un obbligo generale di sorveglianza.

Ancora, la garanzia, per gli autori e gli artisti che concedono in licenza o trasferiscono i loro diritti per lo sfruttamento di opere o materiali, di ricevere una remunerazione “adeguata e proporzionata”, e di ricevere, “regolarmente e almeno una volta l’anno”, informazioni “aggiornate, pertinenti e complete” sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni.

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