Droni, occhio alla privacy

La massiccia diffusione dei velivoli pone problemi di trattamento dati. E le regole dell’Enac non bastano, serve una normativa ad hoc. L’analisi dell’avvocato Rocco Panetta

Pubblicato il 21 Ott 2015

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Oggi viviamo in un’epoca in cui l’impatto dello sviluppo tecnologico sulla nostra esistenza cresce esponenzialmente ogni giorno. Se infatti è vero che le tecnologie che ci circondano contribuiscono da tempo a semplificare molteplici fenomeni complessi, ottimizzando la nostra vita quotidiana, è altrettanto vero che il ricorso costante all’utilizzo di strumenti teconlogici e interconnessi cela una serie di rischi inediti a cui spesso andiamo incontro inconsapevolmente.

Con l’avvento del fenomeno dellInternet of Things (“IoT”) i governi, le autorità e le imprese si trovano ad affrontare una sfida davanti alla quale non possono farsi trovare impreparati. Tanto più se si considera che l’interconnessione tra strumenti elettronici e sistemi informatici oramai non interessa più soltanto smartphones e pc, ma anche e soprattutto dispositivi indossabili, sistemi di automazione domestica, veicoli intelligenti e sistemi di geolocalizzazione, etc.: tutti strumenti che, per il loro funzionamento, ricorrono sistematicamente alla raccolta, alla registrazione e all’elaborazione dei dati personali degli utenti, troppo spesso inconsapevoli. Motivo per cui la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente avviato una consultazione pubblica – che dovrebbe concludersi nei prossimi giorni – con l’obiettivo specifico di valutare il fenomeno dell’IoT nella sua complessità e di definire opportune misure per assicurare agli utenti la massima trasparenza nell’uso dei loro dati personali, tutelandoli contro possibili abusi.

Tra le nuove tecnologie che acquisiscono maggior rilievo sul tema dei rischi connessi alla privacy e alla protezione dei dati personali, a causa della loro intrinseca peculiarità, spiccano i droni: aeromobili a pilotaggio remoto che possono acquisire immagini e video, anche di alta qualità, all’insaputa delle persone riprese e diffondere in rete (anche in streaming) i contenuti multimediali acquisiti (troppo spesso) in modo illecito e senza ricorrere a tecniche di anonimizzazione dei dati, utilizzandoli per specifiche finalità – ad esempio promozionali e di marketing.

I droni si sono rapidamente diffusi in campo amatoriale, militare (si pensi alle operazioni di ricognizione e di eliminazione di obbiettivi a distanza) e professionale (come, ad esempio, le riprese cinematografiche, i rilievi topografici o la distribuzione di reti internet come nel caso del progetto “internet.org”).

Per quanto concerne le fonti normative nazionali, L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (“Enac”), in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione, ha emanato in data 16 dicembre 2013 il Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”, poi riformato il 16 luglio 2015 ed entrato in vigore il 15 settembre scorso. A tutela delle potenziali lesioni del diritto alla riservatezza, il novellato regolamento Enac, all’art. 34, contiene un generico rinvio al D.lgs. n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali (il “Codice”).

Il regolamento dell’Enac menziona in particolare il principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice, in forza del quale “I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità”.

Lo stesso principio di necessità, oltre a quelli di finalità e non eccedenza, è richiamato anche nel parere n. 01/2015 “on Privacy and Data Protection Issues relating to the Utilisation of Drones dell’Article 29 Working Party.

Dalle raccomandazioni presenti nel parere del Working Party nei confronti dei piloti di droni emerge, fra le altre cose, la loro equiparazione a pieno titolo ai titolari del trattamento di dati personali. Essi infatti sono chiamati a: identificare i presupposti giuridici per il trattamento dei dati personali; rispettare i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza; garantire l’informativa agli interessati; implementare idonee misure di sicurezza per la protezione dei dati raccolti e la loro successiva cancellazione e/o anonimizzazione. Inoltre, il Working Party ricorda anche che chiunque vorrà far volare un drone sarà tenuto, nei casi previsti dalle normative nazionali, ad ottenere un’autorizzazione preventiva da parte dell’autorità nazionale per l’aviazione civile.

Ed ancora, il Working Party raccomanda ai produttori di droni di rispettare i principi di “privacy by design” e “privacy by default”, di valutare accuratamente l’impatto sul diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali degli individui e di inserire nelle confezioni tutte le informazioni concernenti la potenziale intrusività che l’utilizzo di un drone può avere nella vita degli individui, unitamente alla necessità del rispetto della regolamentazione nazionale ed europea in materia di privacy e protezione dei dati personali.

È dunque evidente che, ad oggi, sia in Italia che in Europa, non esiste ancora, una regolamentazione ad hoc che disciplini il trattamento dei dati personali e delle informazioni raccolte mediante l’impiego dei droni. Non a caso, infatti, un’ultima raccomandazione il Working Party la volge proprio alle autorità nazionali ed europee, invitandole ad introdurre una specifica regolamentazione per l’utilizzo lecito e responsabile dei droni.

Concludendo, stante l’inevitabile (e, al momento, incontenibile) impatto che l’utilizzo dei droni ha sulla vita e sul diritto alla riservatezza degli individui, si auspica, dunque, che queste raccomandazioni vengano quanto prima recepite in ambito europeo e che le autorità nazionali intervengano con una regolamentazione specifica e puntuale.

La sfida principale, dunque, è una soltanto ed è legata all’implementazione degli standard normativi e all’innalzamento dei livelli di consapevolezza rispetto alle enormi opportunità che i droni possono offrire, ma anche ai rischi inediti e agli esiti facilmente prevedibili che possono inesorabilmente discendere da un uso irresponsabile e fuori controllo dei droni.

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