E-COMMERCE

E-commerce, obbligo di fattura solo su richiesta del cliente

Con il Dm del 27 ottobre le transazioni B2C vengono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, salvo domanda specifica dell’acquirente. Nessun cambiamento per le operazioni B2B

Pubblicato il 13 Nov 2015

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Nessun obbligo di fattura per le transazioni B2C di commercio online verso il consumatore finale, salvo la richiesta espressa del cliente. La novità è stata introdotta dall’attuazione del decreto legislativo 42/2015, espressa dal Decreto Ministeriale del 27 ottobre pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 novembre, e riguarda sia la cessione di beni sia la prestazione di servizi acquistate via Internet.

Dunque tanto per la conclusione contrattuale di una vendita online di prodotti, come l’acquisto di un capo di abbigliamento, quanto per le transazioni che si concludono con la consegna in Rete, come il download di un software a pagamento, se il consumatore non richiede la fattura la società non è tenuta a certificare i corrispettivi.

Sarà dunque possibile gestire nel medesimo modo i due tipi di vendita online e se il gestore decidesse di trasmettere i corrispettivi direttamente all’Agenzia delle Entrate la registrazione sui corrispettivi potrebbe essere addirittura eliminata.

Una possibilità prevista finora solo per la grande distribuzione che però dal 1° gennaio 2017 sarà estesa a tutti i contribuenti. Nel decreto attuativo del dl 42/2015 non è previsto alcun cambiamento le transazioni B2B, che continueranno ad essere regolate dalle regole ordinarie.

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