Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici dal prossimo 30 giugno ed estensione degli obblighi di fatturazione elettronica dal 1° luglio 2022: sono queste le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.l. n. 36/2022 (all’art. 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, riassunte nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione Studi consulenti del lavoro. Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
L’obbligo, tuttavia, non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”: in questi casi, infatti, varranno le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta.
Quanto all’obbligo, dal 1° luglio, di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro.
Di seguito tutti i dettagli della circolare della Fondazione Studi consulenti del lavoro e un cenno al regime transitorio per l’emissione delle fatture e ai soggetti esclusi dall’obbligo.
Le sanzioni: escluso il pagamento ridotto
Si applicano le norme generali sulle sanzioni amministrative (di cui alla legge n. 689 del 1981) con riferimento alle procedure e ai termini, ad eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta. Viene dunque esclusa la possibilità della cosiddetta oblazione amministrativa, che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla comunicazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole o qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.
Questa misura consegue il punto iii) del traguardo M1C1-103 previsto dal Pnrr (da realizzarsi entro il secondo trimestre del 2022) che richiedeva l’entrata in vigore di una riforma legislativa che garantisse sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici.
L’estensione dell’obbligo
Anche l’estensione dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita Iva, finora escluse, dà attuazione a quanto richiesto al punto V) del traguardo M1C1-103 previsto dal Pnrr (da realizzarsi entro il secondo trimestre del 2022) che prevedeva l’entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuassero azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l’evasione fiscale dovuta all’omessa fatturazione.
Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 2 dell’art. 18 del D.l. n. 36/2022 modifica l’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per alcuni soggetti. L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento.
Il regime transitorio
Il comma 3 del citato art. 18 stabilisce che la disposizione di cui al comma 2 si applichi a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro e, a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti. Conseguentemente, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D. lgs 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, da luglio a settembre 2022, le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Successivamente, il termine sarà quello ordinario di 12 giorni. Invece, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo riguarderà anche coloro che si collocano al di sotto del limite di ricavo o compensi dei 25.000 euro.
I soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica
Oltre quelli già citati, gli altri soggetti titolari di partita Iva esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica sono: gli operatori del settore sanitario che, per vincoli in materia di privacy imposti da Garante, non possono emettere fattura elettronica per le prestazioni professionali i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria (art. 10-bis, D.l n. 119/2018); e i piccoli produttori agricoli, nel cui caso l’esclusione riguarda l’obbligo di fatturazione in generale (di cui all’art. 34, comma 6, D.p.r. n. 633/1972).