I tecnici del servizio Bilancio del Senato chiedono al governo chiarimenti sulla e-fattura. Nel dossier di documentazione sul decreto Fiscale, si chiede di “l’eventuale impatto finanziario” nel caso in cui la fatturazione elettronica fosse meno efficace del previsto nei primi sei mesi del 2019, così come ipotizzato nella relazione illustrativa “che parla di ‘effetti negativi di possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici'”.
“Se, da un lato – scrivono i tecnici – possibili ritardi appaiono comprensibili in relazione all’avvio di un meccanismo complesso qual è quello della fatturazione elettronica al punto che – come si desumerebbe dalla relazione illustrativa – sarebbe stata presa in considerazione uno slittamento ulteriore dell’efficacia degli obblighi di fatturazione elettronica, poi escluso, di contro si rileva che la relazione tecnica associata alla legge di bilancio 2018 non ha fatto oggetto di specifica valutazione l’impatto finanziario di tali difficoltà”.
“Andrebbe quindi confermato, con il supporto di elementi informativi in merito – conclusono – che tali ritardi di adeguamento tecnico indicati come “possibili” non si rifletteranno sulle significative aspettative di recupero di gettito che sono state contabilizzate nei saldi di finanza pubblica, attese dall’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica nell’anno 2019″.
Per ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici, il decreto fiscale ha stabilito che saranno meno pesanti le sanzioni per chi emette la fattura in ritardo nel periodo di rodaggio del nuovo sistema, ossia fino al 30 giugno 2019.
In particolare, non si applicherà nessuna sanzione a chi emette la fattura elettronica oltre il termine previsto (lo stesso giorno) ma, comunque entro la data necessaria per far concorrere l’Iva indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale). Se invece il ritardo comporta il versamento dell’Iva alla liquidazione del periodo successivo, si applica la sanzione compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato, ma ridotta del 20%.
Resta comunque la facoltà di far ricorso allo strumento del ravvedimento operoso per ridurre ulteriormente le sanzioni.