L'ANNUNCIO

E-fattura verso il rinvio anche negli appalti pubblici. Di Maio: “Aziende impreparate”

L’annuncio del ministro del Lavoro e Sviluppo economico. Intanto procede l’iter di approvazione del provvedimento che fa slittare la fatturazione elettronica per i benzinai a gennaio 2019: via libera al Senato, la palla alla Camera

Pubblicato il 19 Lug 2018

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Va avanti l’iter di approvazione del decreto contenente lo slittamento a  gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per i  benzinai, introdotto con la legge di Bilancio 2018. L’Aula del Senato ha approvato con 159 voti favorevoli e 51 contrari (68 gli astenuti) il provvedimento. Le norme che incrementano inoltre il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 12,6 milioni di euro per l’anno 2020, devono essere convertito in legge entro il prossimo 27 agosto e passano, ora, all’esame della Camera dove potrebbe peraltro essere assorbite dalle misure fiscali del dl Dignità.

“Noi abbiamo inserito la norma sui benzinai ma c’è un’altra categoria per cui si è anticipata la fatturazione elettronica e riguarda gli appalti pubblici e in quel settore ci sono dei problemi legati al fatto che non siano preparate le imprese”, ha però annunciato il ministro al Lavoro e Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a  margine del suo intervento sul decreto Dignità alla Camera.

Davanti alle commissioni Finanze e Lavoro, che stanno esaminando il testo, Di Maio ha auspicato che si possa arrivare a un rinvio per questa categoria come per i benzinai, sottolineando che comunque “dal 1 gennaio 2019 si parte con la fattura elettronica” per tutti, “deve essere chiaro”. E a proposito delle misure fiscali presenti nel decreto, Di Maio ha ribadito che split payment, spesometro e redditometro, “erano stati ideati per combattere l’evasione ma invece hanno spremuto come limoni gli imprenditori che hanno sempre pagato”.

Il governo dunque non prevede nessun altro slittamento della fattura B2B. Nei giorni scorsi lo aveva sottolineato anche il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. “A partire dal primo gennaio 2019 le fatturazioni elettroniche costituiranno un obbligo generalizzato anche nelle cessioni tra privati – spiegava Tria in commissione Finanze del Senato – Conseguentemente verrà abrogato lo spesometro. L’acquisizione in tempo reale dei dati delle fatture sarà un potente strumento di controllo e allo stesso tempo un alleggerimento dei controlli invasivi sui contribuenti. Deve essere chiaro che la data di introduzione della fatturazione elettronica non subirà modifiche”.

Ma qualche obbligo resta, come precisato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento stabilisce chetutte le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate come carburanti per motori per uso autotrazione devono essere oggetto di fattura elettronica con la sola eccezione delle cessioni effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione, il cui obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2019. Sono conseguentemente escluse dall’obbligo le cessioni di benzina e gasolio destinati, ad esempio, a imbarcazioni, aeromobili, veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

Inoltre l’Agenzia delle Entrate stabilisce che è obbligatorio emettere fattura tramite il Sistema di Interscambio solo per chi opera nei confronti di una stazione appaltante pubblica, per chi è titolare di contratti di subappalto o riveste la qualifica di subcontraente. Il documento chiarisce che sono esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione elettronica i contribuenti che cedono beni a un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, come chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere che utilizzo ne farà. La Circolare precisa, inoltre, che l’obbligo di fatturazione elettronica non si estende ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, non ci sia un soggetto che faccia parte della PA. Per quanto riguarda i consorzi, il documento di prassi chiarisce, infine, che l’obbligo di fatturazione elettronica in capo a un consorzio non si estende ai rapporti consorzio.

Vanno documentate con fattura elettronica tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi d’imposta “residenti o stabiliti” nel territorio dello Stato. La Circolare di oggi chiarisce, infatti, che in ambito comunitario l’Italia è stata autorizzata ad accettare come “fatture” documenti o messaggi solo in formato elettronico, purché ad emetterli siano soggetti passivi “residenti o stabiliti” sul territorio italiano, mentre l’obbligo non vale per i soggetti non residenti anche se “identificati” in Italia. Gli “identificati” potranno comunque decidere di ricevere una fattura elettronica.

Il documento precisa che, in una fase di prima applicazione, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico, le fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio con un minimo ritardo non saranno soggette a sanzioni nel caso in cui l’invio non pregiudichi la corretta liquidazione dell’imposta (decreto legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5-bis).

In caso di scarto di una fattura da parte del Sistema di Interscambio, è possibile un nuovo inoltro nei cinque giorni successivi alla notifica di scarto; la fattura elettronica, relativa al file scartato, va nuovamente inviata tramite SdI con la data ed il numero del documento originario, ovvero con un nuovo numero e data purché collegati alla precedente fattura, eventualmente tramite utilizzo di un registro sezionale. In ogni caso deve essere garantita la corretta liquidazione dell’imposta.

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