Sanabili i ritardi per il pagamento delle e-fatture. Con la circolare n. 6/E l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul perimetro applicativo delle norme agevolative previste dalla legge di Bilancio. In particolare, la circolare oltre a indicazioni sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, contiene dettgali sul cosiddetto “ravvedimento speciale” e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Spazio anche alle risposte sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.
Le “sanatorie” sulle fatture elettroniche
Sono considerate violazioni formali regolarizzabili i documenti elettronici inviati al Sistema di interscambio (Sdi), oltre i termini ordinari ma inclusi nella liquidazione Iva, e i corrispettivi elettronici memorizzati corettamente non inviati ma inseriti nella contabilità con relativa liquidazione dell’Iva.
Le violazioni rilevate dai Pvc
Come puntualizza la circolare, per le violazioni constatate dai Pvc (processi verbali di constatazione) consegnati fino al 31 marzo ci sarà sempre in futuro la possibilità di beneficiare di mulre ridotte a un 1/18 laddve si giunga a un’adesione, senza necessità che l’isanza di adesione sia formulata dal contribuente.
I ricorsi
Per quanto riguarda i ricorsi, quelli soggetti a reclamo per i quali il contribuente si è costituito in giudizio prima della scadenza dei 90 giorni previsti, possono effettuare la definzioe della lite soltanto pagando l’intera imposta e non beneficiando del 90%.
Il nuovo ravvedimento speciale
Il documento di prassi contiene chiarimenti anche sul “ravvedimento operoso speciale”, introdotto sempre dalla Legge di Bilancio 2023, che consente di regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti. Sull’argomento, in particolare, l’Agenzia chiarisce che rientrano nel perimetro della misura le violazioni accertabili ai sensi dell’art. 41-bis del DPR n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate.
La definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La legge di Bilancio ha inoltre previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Sull’argomento la circolare specifica che gli atti derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter del DPR n. 600/1973) non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, gli stessi atti possono rientrare nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo.