Ammonta a oltre 7 milioni di euro il totale delle due sanzioni inflitte dal Garante della concorrenza e del mercato (SCARICA QUI IL PROVVEDIMENTO ORIGINALE) ad altrettante società del gruppo Facile.it: a farne le spese sono in particolare Mediazione creditizia Spa e Broker di Assicurazioni Spa, che hanno ricevuto multe, rispettivamente, per 1.050.000 euro e 5.950.000 euro a seguito del procedimento istruttorio su due pratiche commerciali scorrette in materia di comparazioni e preventivazioni nei settori finanziario e assicurativo.
La pratica ingannevole: informazioni mancanti
La prima pratica, di natura ingannevole, in violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo, è relativa al fatto che non veniva chiarito che i risultati della comparazione dei prestiti sono provvisori, in quanto è demandata ai singoli istituti finanziatori ogni valutazione sul merito creditizio del singolo utente, con possibile peggioramento delle condizioni economiche proposte in fase di preventivo. Si tratta di un’informazione fondamentale che attiene alle effettive condizioni contrattuali, in grado quindi di incidere sulla scelta del consumatore. Con riferimento alle polizze Rc auto, invece, l’Autorità fa presente che “non si evidenziava in modo adeguato che Prima assicurazioni spa è una società di intermediazione, e non una compagnia assicurativa, e che essa offre polizze con risarcimento in forma indiretta”.
La pratica aggressiva: i pop up
La seconda pratica, di natura aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, consiste nell’aver proposto al consumatore in modo insistente, tramite l’utilizzo di pop up automatici, una polizza assicurativa abbinata ai prestiti personali anche a soggetti che in un primo momento avevano manifestato la volontà di non stipulare la polizza stessa. Inoltre, sia per i prestiti sia per le polizze Rc auto, viene effettuata una vera e propria attività di sollecitazione contattando telefonicamente anche coloro che non avevano espressamente chiesto di essere richiamati, limitandosi a salvare il preventivo. Secondo l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato tale condotta è idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore, in quanto la sollecitazione non richiesta rispetto a un preventivo salvato, per il quale l’interesse potrebbe essere venuto meno con il tempo, costituisce una forma di pressione indebita, in grado di condizionarne le scelte.