INNOVAZIONE

Fatturazione elettronica, ecco le modifiche necessarie

Bisogna permettere al Sdi di essere un filtro più efficace, tanto per i fornitori quanto per le PA, che riceveranno file lavorabili in automatico. L’analisi di Gerardo De Caro (Agenzia delle Entrate)

Pubblicato il 30 Gen 2016

fotina-131120130426

In un anno e mezzo di funzionamento, circa 580 mila fornitori hanno inviato al Sistema di Interscambio (Sdi) più di 22 milioni di file fattura con un tasso di scarto complessivo del 9%. Le amministrazioni hanno ricevuto dal Sdi 20 milioni di fatture, il 52 % delle quali è stato oggetto di esito (positivo per l’85% dei casi) trasmesso attraverso il sistema. 8 Terabyte il traffico dati generato e 2 ore e 10 minuti il tempo medio di gestione del file fattura. Bastano questi numeri per descrivere le dimensioni del Sistema di intercambio e del grado di efficacia del processo di ricezione ed inoltro delle fatture elettroniche destinate ad amministrazioni ed enti pubblici.

Analizzando i dati dei file fattura che riceviamo e trasmettiamo e, più in generale, i feedback di processo, si evidenziano comportamenti e circostanze che limitano la profittabilità degli investimenti legati alla fatturazione elettronica. Comportamenti e circostanze che hanno due conseguenze:

1) richieste da parte delle PA di rappresentazioni delle informazioni in modalità difformi rispetto alle regole tecniche;

2) scarsa qualità dei dati rappresentati in fattura, riscontrabile in una incoerenza interna dei dati stessi.

È evidente a tutti come entrambe le circostanze vincolino la possibilità di automatizzare la lavorazione della fattura, perché fanno saltare il sistema di regole sul quale possono essere settati i controlli automatici. Quindi vanificano il principale generatore di effetti positivi.

Ecco allora che secondo il mio punto di vista emerge il miglior risultato che abbiamo (tutti, ci tengo a sottolinearlo) ottenuto fino ad ora: la consapevolezza che la fattura non è più lo stesso oggetto che era nel 1972 (anno di emanazione del Dpr n. 633). Questa è già una realtà da diversi anni, ma grazie all’armonizzazione delle modalità di fatturazione verso la PA oggi risulta sotto gli occhi di tutti, tanto evidente da chiarire anche quali possano essere i prossimi passi da compiere. Innanzitutto occorre definire per l’oggetto “fatturaPA” una regola di corrispondenza tra le informazioni presenti in fattura e i campi del tracciato che sono destinati a contenerle. In secondo luogo, bisogna interpretare il contesto normativo alla luce dei nuovi supporti a disposizione per rappresentare i fatti legalmente rilevanti. Ciò significa che i documenti informatici devono essere considerati efficaci legalmente anche sulla base delle loro caratteristiche. Questo è un concetto che la normativa italiana comprende in maniera sistemica dal 7 marzo del 2005, da quando esiste il Codice dell’amministrazione digitale (Cad), ora oggetto di aggiornamento. Quello che ci conferma il Cad è che una sequenza di bit può rappresentare fatti legalmente rilevanti e che tale rappresentazione ha una validità probatoria dipendente dalle caratteristiche con le quali la sequenza è organizzata. Uno strumento potentissimo della nostra normativa che sarebbe bene sfruttare meglio.

La fatturazione elettronica verso la PA ce ne dà un’occasione rendendo fortemente profittevoli gli investimenti che sono stati fatti. L’attuale configurazione ha permesso un avvio “dolce” del processo, ma è indispensabile modificare tale configurazione per permettere al Sdi di essere un filtro più efficace, tanto per i fornitori, che saranno così supportati nell’implementazione dei propri sistemi, quanto per le PA, che riceveranno file lavorabili in automatico, e per i soggetti che potranno usare i dati per trarre le informazioni utili alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati