Nuovo Cad, Arcella (Notariato): “Firme digitali al centro della riforma”

Le regole distinguono i vari tipi di “sigla” – semplice o avanzata – che hanno un peso giuridico diverso. La componente della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale spiega il funzionamento

Pubblicato il 16 Nov 2016

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E’ questione inesplorata cosa sia o debba intendersi per forma scritta nell’era del documento elettronico.

La firma digitale. I documenti informatici contenenti un testo risultano ora disciplinatati dall’art. 20 del Cad se privi di sottoscrizione o dall’art. 21 del Cad se sottoscritti con un qualche tipo di firma elettronica.

Relativamente all’art. 21 del Cad il legislatore introduce al primo comma una tipologia di “forma scritta” liberamente valutabile in giudizio quando il documento è firmato con un firma elettronica “semplice”.

Rimane la necessità di utilizzare la firma qualificata o digitale per i contratti elencati all’art. 1350 del cod. civ., nn. da 1 a 12, per i quali la forma scritta è richiesta a pena di nullità, così come invariata è la previsione che richiede per i contratti di cui all’art. 1350, n. 13, cit. l’utilizzo della firma avanzata, qualificata o digitale.

In definitiva, pur avendo riconosciuto il requisito della “forma scritta” a moltissime categorie di documenti, è in concreto il tipo di firma utilizzato che ne determina la valenza giuridica. Nel caso di utilizzo di firma elettronica semplice si avrà, però, una sorta di forma scritta “minore”, a cui non si applica l’art. 2702 c.c. e che non è sufficiente a concludere contratti per cui essa sia richiesta a pena di nullità.

Controverso il significato del comma 2-ter dell’art. 21: esso detta una regolamentazione specifica per ufficiali roganti della PA, non applicabile ai notai per i quali, per espressa disposizione di legge, la disciplina degli atti informatici è contenuta all’art. 52 bis della legge notarile, e che prevede la possibilità per le parti di sottoscrivere “con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

La firma “allegata”. L’aggettivo “allegata”, termine talvolta utilizzato con riferimento a procedure tecnologiche che nulla hanno a che fare con il concetto giuridico di “allegato”, è piuttosto vago, né è precisato come possa essere garantito un vincolo certo e indissolubile tra la firma “allegata” e il documento informatico al quale tale firma si riferisce.

Se il riferimento è alla prassi di scansionare la firma posta su un foglio bianco, si dimentica che tutte le volte in cui si converte il supporto del documento da analogico a digitale o viceversa, inevitabilmente si perde l’autenticità della firma: così come stampando un documento firmato digitalmente si perdono i dati elettronici relativi alla firma, scannerizzando una firma autografa su carta si perdono le caratteristiche dell’autografia.

La sottoscrizione autografa, consiste in un elemento multiplo e complesso, composto da diversi parametri: tratto grafico, pressione, velocità, direzione dei tratti etc.. La mera scansione non è in grado di garantirne la rilevazione completa, acquisendo solo la forma grafica della sottoscrizione, e non integra una firma elettronica delle parti, ma si riduce ad una mera copia per immagine di un documento analogico.

Ciò porta ad avere documenti pubblici rispetto ai quali non sarà possibile effettuare una perizia calligrafica o, peggio ancora, dimostrare con certezza che il firmatario abbia effettivamente voluto quel contratto, sostanzialemte concluso con la tecnica del bianco segno (cioè con la firma apposta preventivamente su un foglio in bianco).

L’acquisizione dei parametri ulteriori rispetto al semplice tratto grafico deve avvenire con modalità tali da rendere leggibile e consultabile nel tempo il dato memorizzato, per cui l’acquisizione della firma su tablet può avere valenza giuridica solo ove ricorrano specifici requisiti di interoperabilità e di conservazione. Con il proprio sw iStrumentum il Notariato ha soddisfatto pienamente queste esigenze relative alla firma grafometrica, con la garanzia per i cittadini di firmare solo ed esclusivamente il documento che gli viene sottoposto.

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