Il Garante per la protezione dei dati personali ha accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (OdM) al fine di tutelare i consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia (Sic), ed ha approvato in via definitiva il codice di condotta degli operatori del settore. Lo riferisce in una nota stampa lo stesso Garante.
Come funzionerà il Codice di condotta
Come spiega il Garante nella nota, il nuovo testo, che acquisterà efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, completa così l’iter di adozione del Codice di condotta già approvato “con riserva” dal Garante il 12 settembre 2019, la cui operatività era stata però subordinata proprio al completamento della fase di accreditamento dell’OdM, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di privacy.
Un quadro di garanzie per il funzionamento del mercato
Il Codice di condotta per l’analisi del rischio creditizio “definisce un quadro di garanzie che contribuiscono al corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio, nel pieno rispetto dei diritti degli interessati”, si legge sulla nota del Garante. Proprio il Codice – si rileva ancora – chiarisce le categorie dei dati che possono essere trattate, le modalità di raccolta e registrazione dei dati, le modalità con le quali gli interessati devono essere informati, i tempi di conservazione dei dati e le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.
Il Garante per la privacy manterrà intatte le sue competenze
Il nuovo Codice di condotta “prevede che l’OdM verifichi l’osservanza delle regole da parte degli aderenti e dei gestori dei sistemi di informazione e gestisca i reclami degli interessati: chi dovesse ritenere che la mancata erogazione del credito possa dipendere da inesattezze delle informazioni contenute nei Sic potrà dunque, d’ora in poi, rivolgersi direttamente all’OdM”, conclude la nota del Garante. Il reclamo al nuovo organismo non precluderà comunque la possibilità di rivolgersi allo stesso Garante per la protezione dei dati personali, che manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull’OdM stesso.