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Gig economy disruptive (anche) per l’impresa, il Cnel: “Innovare l’organizzazione”

In un quaderno tematico i consiglieri Silvia Ciucciovino e Michele Faioli analizzano le trasformazioni nell’era delle piattaforme “Rivedere la figura del datore di lavoro”. Contrattazione nodo cruciale

Pubblicato il 11 Dic 2018

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La gig economy impone un ripensamento del modello di impresa e non solo del lavoro. A sostenerlo Silvia Ciucciovino e Michele Faioli, consiglieri del Cnel e docenti nelle università Tor Vergata e Roma Tre, in un’analisi contenuta nel 3° Quaderno di un’apposita collana di approfondimenti tematici a cura del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

“I mutamenti tecnologici hanno inciso non solo nella modalità di esecuzione della prestazione di lavoro ma anche, se non soprattutto, sull’organizzazione delle imprese – si legge nel quaderno – Nella gig economy le funzioni di datore di lavoro sono svolte dalla piattaforma digitale che permette la gestione dei rapporti di lavoro a essa collegati. Il ragionamento sulle tutele applicabili ai Gig workers potrebbe muovere non tanto dai cambiamenti che l’avvento della Gig-economy ha determinato nella figura del prestatore di lavoro ma, piuttosto, dal mutamento della nozione di datore di lavoro“.

Negli Stati Uniti, a fine 2015, la stima era che circa lo 0,5% degli occupati fosse impiegato in attività di Gig economy. Nel 2016, includendo oltre agli Stati Uniti anche i Paesi Ue-15, un’approfondita ricerca del McKinsey Global Institute valuta che la quota di independent workers sia il 20-30% della popolazione in età lavorativa, di cui circa il 15% impegnata su piattaforme digitali. Nel 2017 le ricerche del Chartered Institute of Personnel and Development stimano, per il Regno Unito, circa 1,3 mln di Gig workers, pari al 4% degli occupati. In Italia, nel 2017, secondo un’indagine della Fondazione De Benedetti i lavoratori della Gig-economy sono 700mila. Di questi, per 150mila la Gig-economy è l’unica fonte di reddito.

“Sull’inquadramento normativo dei riders – scrive Ciucciovino – qualsiasi intervento legislativo che volesse agire sui presupposti qualificatori, fornendo una volte per tutte una disciplina per legge di simili lavori incorrerebbe nell’evidente forzatura di incasellare in uno schema dato un rapporto lavorativo che effettivamente può assumere nella realtà tante diverse fogge, con il conseguente noto problema di costituzionalità più volte affrontato dalla Consulta connesso alla disponibilità del tipo contrattuale, preclusa allo stesso legislatore. Dopo i recenti fatti di cronaca, come la morte del rider a Milano, e gli sviluppi giurisprudenziali a livello nazionale e internazionale, ci si chiede anche quale sia la prospettiva per affrontare al meglio il problema, che diventa di sempre maggiore attualità”.

Il problema della qualificazione, lavoro autonomo o lavoro subordinato, non è sufficiente per comprendere il fenomeno. La Gig-economy – aggiunge Faioli – è una forma di matchmaking tra domanda e offerta. Ci sono opportunità proposte mediante piattaforma digitale, che consentono una certa conoscibilità del mercato del lavoro e, dunque, maggiori occasioni di accesso. La cosa, spesso, si combina con esigenze personali di flessibilità e, in altre circostanze, purtroppo, si declina con forme di precarietà, anche esistenziali. Queste tesi, se condivise, potrebbero condurre la contrattazione collettiva e, probabilmente anche la legge, a prendere in considerazione l’introduzione di discipline protettive più adatte a regolare il lavoro nella Gig-economy”.

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