La Corte europea di Giustizia ha respinto in toto i ricorsi presentati dai produttori di unità di dischi ottici – cd, dvd e blue ray- multati dalla Commissione europea per circa 100 milioni di euro. La decisione della Commissione dunque resta confermata e le società accusate di “cartello” dovranno procedere al pagamento delle sanzioni.
La decisione della Commissione risale al 21 ottobre 2015: secondo l’Europa varie società avevano partecipato, in violazione del diritto della concorrenza dell’Unione, a un’intesa nel mercato delle unità a dischi ottici (Udo) particolarmente utilizzate nei pc e prodotti da Dell e Hp. “Per selezionare i fornitori di Udo Delle e Hp utilizzano procedure di gara d’appalto classiche condotte su scala mondiale che implicano, in particolare, trattative trimestrali su un prezzo a livello mondiale su volumi di acquisti globali con un ristretto numero di fornitori preselezionati”, si legge nel documento di ricostruzione della vicenda diffuso dalla Corte di Giustizia. “Le procedure di gara d’appalto connesse alle presenti cause comprendevano domande di preventivi, anche elettronici, trattative online, aste elettroniche e trattative bilaterali offline. Secondo la Commissione l’intesa, che durava almeno da giugno 2004 ed è continuata fino a novembre 2008, aveva lo scopo di adattare i volumi sul mercato e fare in modo che i prezzi si mantenessero a livelli più elevati di quelli che si sarebbero avuti in assenza dell’intesa”.
La Commissione ha concesso un’immunità dalle ammende – per aver denunciato la prassi anticoncorrenziale – a Philips, a Lite-On e a Philips & Lite-On Digital Solutions. Multate invece Sony Corporation e Sony Electronics (21 milioni), Sony Optiarc (9,7 milioni), Quanta Storage (7 milioni), Hitachi-LG Data Storage e Hitachi-LG Data Storage Korea (37 milioni in solido), Toshiba Samsung Storage Technology e Toshiba Samsung Storage Technology Korea (41,3 milioni in solido).
Le società sanzionate hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea tendente all’annullamento della decisione della Commissione o alla riduzione dell’importo dell’ammenda che era stata loro inflitta. Ma con due sentenze la Corte europea “constata, innanzitutto, che una parte delle Udo alle quali si riferiva l’intesa è stata venduta negli Stati membri dell’UE a entità detenute dalla Dell e dalla HP o trasportata verso tali Stati per conto di operatori che agivano in nome di queste ultime. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente concluso che la portata geografica dell’intesa in questione corrispondeva alla totalità del territorio dell’Unione e che, quindi, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione erano applicabili nel caso di specie”. Il Tribunale considerà altresì che la “Commissione ha giustamente potuto constatare, senza cadere in contraddizione, da un lato che le pratiche anticoncorrenziali in causa costituivano un’infrazione unica e continuata e, dall’altro che esse erano costituite da una serie di condotte anticoncorrenziali individuali”. In ultimo il Tribunale respinge gli argomenti delle società sanzionate secondo cui gli importi delle ammende sono stati determinati in modo errato.