IL BANDO

Inps, il Tar conferma: “Legittima l’aggiudicazione della gara Adm”

Respinti i ricorsi dell’Rti ti Telecom-Soprasteria-DdWay-M&C e dalle società Teamsystem-Consorzio Reply Public Sector. Confermato l’appalto dei servizi di “Application Development and Maintenance” all’Rti Leonardo-Ibm Italia-Sistemi Informativi-Ernst&Young-Financial Business Advisors e alla cordata Kpmg Advisory

Pubblicato il 25 Mar 2019

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Nessuna illegittimità nell’aggiudicazione dei due lotti principali della gara Inps per l’affidamento dei servizi di “Application Development and Maintenance”. L’ha deciso il Tar del Lazio con due sentenze con le quali ha respinto altrettanti ricorsi proposti dal Rti Telecom-Soprasteria-DdWay-M&C e dalle società Teamsystem-Consorzio Reply Public Sector. Il Rti Telecom aveva partecipato alla gara per il lotto 4 (“Funzioni di Integrazione Trasversali” dell’importo di quasi 90 milioni) classificandosi al terzo posto; Teamsystem-Reply avevano partecipato per il lotto 5 (“Funzioni Strumentali e di Supporto al Funzionamento” dell’importo superiore ai 41 milioni) classificandosi al secondo posto.

Per il primo lotto, la gara fu vinta dal Rti Leonardo-Ibm Italia-Sistemi Informativi-Ernst&Young-Financial Business Advisors; per il secondo lotto, la vittoria andò al Rti Kpmg Advisory. Con i ricorsi – a seconda delle rispettive posizioni – si lamentava l’omessa, carente ed erronea valutazione da parte della Stazione appaltante di una condotta anticompetitiva accertata dall’Antitrust ai danni delle cosiddette “Big Four” del mercato della consulenza alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni; si deduceva che non poteva assumere rilevanza giuridica la circostanza che la fattispecie antielusiva avesse riguardato una gara diversa da quella impugnata; nonché si contestava il meccanismo di attribuzione dei punteggi tecnici delle offerte.

Identiche, in sostanza, le due sentenze con le quali il Tar ha respinto i ricorsi proposti. Per i giudici, “le motivazioni poste dalla stazione appaltante alla base del provvedimento impugnato si presentano conformi alle disposizioni normative vigenti e immuni da censure”; in più, “non è contestato dalla ricorrente che l’oggetto della procedura di gara in questione si riferisce a un mercato differente rispetto a quello per il quale è stata irrogata la sanzione antitrust”, né “sono indicate le ragioni giuridiche per le quali l’adozione di un provvedimento antitrust con riguardo ad uno specifico mercato determini il venir meno del requisito della moralità professionale dell’operatore economico anche con riguardo ad altro settore del mercato”. Ne consegue che per il Tar “difettano nel caso di specie le condizioni per l’esclusione” degli operatori la cui aggiudicazione della gara era stata contestata.

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