IL CASO

Iva per affitti brevi via web, Confedilizia sul piede di guerra

Secondo la Confederazione nazionale la proposta di direttiva europea “è un attacco al diritto di proprietà”. Il presidente Spaziani Testa: “Stravolgimento dei principi fondamentali del diritto tributario, il Governo intervenga”

Pubblicato il 19 Apr 2023

spaziani testa

La proposta di direttiva europea in materia di ‘Iva per l’era digitale’ rappresenta un nuovo attacco al diritto di proprietà. E certe pressioni corporative conducono persino allo stravolgimento dei principii fondamentali del diritto tributario”. Confedilizia punta il dito contro la proposta di direttiva europea – la consultazione pubblica si è chiusa ieri – che prevede l’assoggettamento all’Iva In base di qualsiasi affitto breve se prenotato tramite una piattaforma web. “Tale disposizione viene motivata con la fallace considerazione – codificata con il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 135 – secondo la quale la locazione di alloggi a breve termine avrebbe una funzione analoga a quella del settore alberghiero. Chiediamo al Governo di operare affinché la parte sugli affitti sia espunta dal testo della proposta di direttiva – evidenzia il presidente Giorgio Spaziani Testa -. Assoggettare a Iva gli affitti tra privati non ha alcun senso se non quello di favorire, per effetto dell’aumento dell’onerosità della locazione breve, chi da questo modo di esercizio del diritto di proprietà si sente infastidito”.

La Dac 7 recepita dal Governo

A febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che attua la “Dac 7” e prevede l’obbligo di verificare e comunicare al fisco le informazioni sui proprietari degli immobili, che verranno automaticamente condivise tra gli Stati membri. La direttiva prevede l’obbligo per le piattaforme online, con particolare riferimento a quelle che operano nel campo degli affitti brevi di comunicare i dati che riguardano i proprietari degli immobili, dai movimenti finanziari al totale dei giorni di affitto durante l’anno, degli immobili di proprietà.

Contrasto all’elusione fiscale

Informazioni che saranno così oggetto di scambio automatico tra gli stati membri. Uno strumento per contrastare le forme di evasione e di elusione fiscale. ra i dati che le piattaforme dovranno raccogliere e comunicare al fisco ci sono il nome e cognome, l’indirizzo principale, il numero di identificazione fiscale rilasciato al venditore dal Paese in cui è registrato o – per le aziende – la ragione sociale, l’indirizzo principale, il numero di identificazione fiscale con l’indicazione dello Stato membro di rilascio. Sarà inoltre da indicare il numero dell’eventuale partita Iva e da comunicare la presenza di una stabile organizzazione in Italia – o in un altro dei Paesi membri – attraverso il quale si svolgono le attività in Italia.

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