Nuove modifiche alle Condizioni d’uso stabilite da Paypal dopo l’intervento dell’Antitrust italiana. In seguito al procedimento avviato dall’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e alla consultazione che ha coinvolto le associazione dei consumatori, la società di e-payment e trasferimento online di denaro ha eliminato alcune “clausole vessatorie” contenute nella propria policy di utilizzo.
Le nuove clausole contrattuali sono già disponibili online ed entreranno in vigore dal prossimo 23 marzo. Tali modifiche saranno inoltre trasferite nelle Condizioni d’uso valide in tutta Europa.
Sempre rimborsati se è provata la mancata consegna – Nel mirino dell’authority è finita soprattutto la clausola contenuta nel Programma Protezione Acquisti (PPA), con il quale la compagnia garantisce all’utente 180 giorni di tempo dalla data del pagamento per aprire una contestazione se qualcosa è andato storto con un acquisto online, pagato tramite Paypal. D’ora in poi l’acquirente potrà usufruire di rimborso se in grado di provare la mancata consegna di un prodotto, anche se il venditore attesta a sua volta l’avvenuta consegna o spedizione.
Le altre 2 “clausole vessatorie” – L’intervento dell’Autorità ha riguardato poi altre due previsioni. La prima è quella relativa alla clausola sul mancato utilizzo del Programma Protezione Acquisti (PPA) per un oggetto “notevolmente non conforme alla descrizione“. Secondo l’Agcm è vessatoria in quanto “in grado di limitare l’applicazione dei rimborsi garantiti da PayPal in caso di consegna di un bene difforme dalla descrizione”, tenuto conto che la società “non definiva chiaramente” il concetto in questione “riservandosi una discrezionalità nella verifica delle effettive difformità”.
Modifiche anche alle clausole sulla legislazione applicabile e la giurisdizione competente previste finora, considerate vessatorie poiché “in grado di determinare un significativo squilibrio dei diritti e obblighi dei consumatori, prevedendo l’applicabilità della legge inglese e la competenza delle corti inglesi o del Lussemburgo, in deroga al principio della competenza del foro di residenza del consumatore”.