Accordi volontari e preventivi tra i colossi di Internet e il fisco. La “manovrina” (Dl 50/2017) convertita in legge con il voto di fiducia della Camera apre la strada verso la web tax: si introducono che norme che si rivolgono alle imprese che appartengono a multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro e vendono beni e servizi in Italia per oltre 50 milioni. Secondo Francesco Boccia, deputato del Pd e presidente della commissione Bilancio, la web tax “light” potrebbe garantire allo Stato un miliardo di euro nel 2017.
La web tax è una procedura di cooperazione rafforzata attraverso lo strumento dell’adempimento collaborativo già previsto nel nostro sistema.
L’articolo 1 bis introdotto in sede di conversione del Dl 50/2017 approvato ieri dalla Camera – manca ancora il vaglio del Senato – prevede che le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, possono avvalersi della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dell’eventuale stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.
Le aziende hanno facoltà di richiedere all’Agenzia delle Entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante presentazione di apposita istanza finalizzata all’accesso al regime dell’adempimento collaborativo.
Qualora in sede di interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, si invia al contribuente un invito per l’accertamento con adesioneper definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione.
Nei confronti dei soggetti che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all’accertamento con adesione le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte alla metà.
Il reato per omessa dichiarazione non è punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d’imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti aderendo all’accertamento con adesione.
In caso di mancata sottoscrizione dell’accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute l’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di notificazione dell’invito o di redazione dell’atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria.
Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti l’Agenzia delle entrate comunica all’autorità giudiziaria competente l’avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione. E’ previsto l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per l’attuazione della norma.