PUNTO DI VISTA

Mazza: “Sull’equo compenso l’Italia è in linea con la Ue”

Il presidente della Società Consortile Fonografici: “L’intero impianto italiano risponde alla normativa europea che prevede un’eccezione per le copie personali”

Pubblicato il 12 Feb 2014

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Il sistema in vigore in Italia è assolutamente coerente sia con il quadro giuridico comunitario, sia con i principi espressi fino ad oggi dalla Corte di Giustizia. Quando scritto nei giorni scorsi dall’avvocato Cerulli Irelli qui è fuorviante. Un primo aspetto sostanziale riguarda proprio la questione della fonte legale. Mai, in nessun contesto, è stato affermato che l’equo compenso in vigore in Italia, secondo lo schema del DM 2009, tiene conto della “copia illegale”. L’intero impianto italiano è in linea sia con quanto previsto dalla normativa europea che prevede un’eccezione per le copie personali, ma da fonte legale, sia con quanto evidenziato dalla relazione Vitorino alla Commissione Eu lo scorso anno. Non vi sono mai stati dubbi che l’eccezione non dovesse considerare le copie pirata e il tema non è mai stato all’ordine del giorno nell’ambito della discussione avvenuta in vista dell’adozione del DM Bondi nel 2009. L’equo compenso, anche in Italia, riguarda esclusivamente la riproduzione ad uso personale di contenuti legittimamente ottenuti dal consumatore. Sul tema peraltro vi sono state già diverse pronunce della Corte di Giustizia e non ultima anche l’opinione dell’avvocato generale Pedro Villalon, lo scorso 21 gennaio nella causa C‑435/12.

Pertanto, sulla normativa italiana non pende alcuna spada di Damocle europea come si vuole lasciare intendere. Piuttosto, proprio l’11 febbraio 2014 si è invece pronunciata la commissione giuridica del Parlamento Eu in favore della risoluzione Castex in tema di copia privata, ed anche qui possiamo leggere principi che confermano l’assoluta compatibilità del sistema dell’equo compenso anche con l’evoluzione tecnologica in corso. Si tratta di un compenso residuale che non viene meno per il semplice fatto che sia cresciuto lo streaming o il download, ma rimane pienamente efficace per compensare gli aventi diritto anche per le riproduzioni in ambiente digitale, che sono in realtà aumentate, non diminuite, grazie ai nuovi device come smartphone e tablet.

Andiamo esattamente nel senso opposto a quanto descritto dall’avvocato Cerulli Irelli, anche perché da tempo, per esempio nel settore musicale, sono stati rimossi i sistemi di Drm (digital management system) che limitavano la copia e pertanto non rileva il fatto che i consumatori siano autorizzati dal servizio a farne già alcune copie su base contrattuale perché tali copie sono potenzialmente illimitate, grazie al dispositivo utilizzato, e come ha ben stabilito la Corte di Giustizia Eu nel caso Padawan “la semplice capacità di tali apparecchiature o di tali dispositivi di realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private, a condizione che tali apparecchiature o dispositivi siano stati messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati”. Non vi è dubbio che il regime europeo sia frammentato e che possa essere armonizzato, ma fino a quel momento gli Stati membri hanno il diritto, nel caso in cui abbiano optato per introdurre un compenso, di applicarlo, se conforme all’art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29 e soprattutto, nel caso italiano il “giusto equilibrio” invocato dalla Corte di Giustizia Eu è stato sempre rispettato.

Questa è la replica di Enzo Mazza (Sfc) all’intervento di Vittorio Cerulli Irelli.

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