LA DECISIONE DELL’ANTITRUST

Mediaworld, promozioni ingannevoli: multa da 3,6 milioni di euro

L’autorità sanziona la casa madre Mediamarket: con “l’effetto aggancio” i consumatori obbligati all’acquisto di più prodotti per usufruire degli sconti pubblicizzati su volantini e cartelloni nei punti vendita, con aggravio sulla spesa finale. “Condotte scorrette e aggressive”

Pubblicato il 03 Nov 2022

presidente Rustichelli

Ammonta a 3,6 milioni di euro la sanzione inflitta dal Garante della Concorrenza e del Mercato a Mediamarket (SCARICA QUI IL TESTO ORIGINALE DEL PROVVEDIMENTO): nel mirino, la condotta commerciale realizzata nei vendita Mediaworld distribuiti sul territorio nazionale. Secondo l’Autorità, nei volantini e nei cartelli in negozio la società ha utilizzato modalità ingannevoli per promuovere alcuni prodotti, spesso presentati come in promozione e invece abbinati e venduti insieme ad un prodotto accessorio. In questo modo il consumatore pagava un prezzo superiore e diverso rispetto a quello pubblicizzato. Mediamarket, a detta del Garante, ha anche attuato pratiche scorrette e aggressive che imponevano al consumatore l’acquisto di prodotti che non avrebbe altrimenti acquistato, sostenendo così un costo supplementare non previsto.

Una prassi attuata su prodotti particolarmente appetibili

La prassi commerciale, secondo l’accusa dell’Authority, è stata attuata nei confronti di prodotti particolarmente appetibili per il consumatore, come smartphone, pc, iPad, playstation, smart tv, che, in media, presentano un prezzo non irrisorio e che vengono di frequente esposti al pubblico in “offerta”.

Le vendite abbinate di accessori vengono realizzate e massificate, infatti, proprio in occasione di dette promozioni, in cui l’effetto “aggancio” risulta particolarmente rilevante ed efficace.
Per l’Antitrust questa pratica è in grado di “limitare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione al prodotto da acquistare” e li induce – con modalità surrettizie – ad “assumere una decisione commerciale per l’acquisto di un prodotto che non avrebbero altrimenti preso, violando il dovere di diligenza e integrando una pratica commerciale scorretta”.

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