PAGAMENTI ELETTRONICI

Mobile payment, scattano gli obblighi sulla privacy

Il Garante: tempo scaduto per l’adeguamento delle regole approvate nel maggio 2014. Da oggi più tutele per i consumatori e regole certe per le società del settore. Divieto di integrazione dei dati a disposizione delle telco a fini di profilazione incrociata

Pubblicato il 01 Apr 2015

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E’ scaduto il tempo a disposizione delle società che operano nel settore del mobile payment per adeguarsi alle prescrizioni dettate dal Garante privacy. Da oggi – scrive l’authority in una nota – le compagnie telefoniche che forniscono il servizio di pagamento tramite cellulare, le società che forniscono l’interfaccia tecnologica, le aziende che offrono contenuti digitali e servizi, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella transazione (come quelli che consentono, anche tramite app, l’accesso al mercato digitale) dovranno essere in regola con il provvedimento generale varato dal Garante privacy nel maggio 2014. Grazie alle nuove regole, chi usufruisce dei servizi di pagamento da remoto, utilizzando smartphone, tablet, pc, potrà acquistare in sicurezza prodotti e servizi digitali, abbonarsi a quotidiani on line, comprare e-book, video e giochi.

Da oggi, quindi, gli utenti che acquistano beni digitali dovranno essere informati sulle modalità di trattamento effettuato sui loro dati sin dalla sottoscrizione o adesione al servizio di pagamento da remoto. I loro dati (dal numero telefonico ai dati anagrafici, dalle informazioni sul servizio o prodotto digitale richiesto all’indirizzo IP di collegamento) potranno essere conservati al massimo per 6 mesi e non potranno essere usati per altre finalità, come l’invio di pubblicità o analisi delle abitudini senza uno specifico consenso. L’indirizzo IP degli utenti dovrà essere cancellato dal venditore una volta terminata la procedura di acquisto.

Precise misure di sicurezza dovranno essere adottate per garantire la riservatezza delle persone e impedire l’integrazione delle diverse tipologie di dati a disposizione dell’operatore telefonico (dal consumo telefonico ai dati sul consumo di beni digitali) a fini di profilazione “incrociata” dell’utenza a meno che non venga espresso uno specifico consenso informato dell’utente. I venditori, a garanzia della riservatezza delle transazioni dei clienti, potranno trasmettere all’operatore telefonico solo le categorie merceologiche di riferimento senza indicazioni sullo specifico contenuto del prodotto o servizio acquistato, a meno che non sia necessario per la fornitura di servizi in abbonamento.

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