Una multa da 500 mila euro per “aver adottato pratiche commerciali scorrette in occasione della riduzione del periodo di rinnovo delle offerte di telefonia fissa sottoscritte dai propri clienti da 30 a 28 giorni”. E’ la decisione presa dall’autorità Antitrust nei confronti di Wind sulla base delle scelte commerciali messe in campo dall’operatore in occasione del passaggio del periodo di fatturazione degli abbonamenti da 30 a 28 giorni.
In una nota l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sintetizza le motivazioni che l’hanno portata a decidere per la sanzione, evidenziando “la scorrettezza della condotta della società consistente nell’aver ridotto unilateralmente il periodo di rinnovo, tra l’altro, delle offerte abbinate alla vendita a rate di prodotti (telefono o tablet o mobile Wi-Fi), prevedendo a carico di coloro che avevano esercitato il diritto di recesso l’addebito in un’unica soluzione del saldo delle rate residue”.
“È stata considerata scorretta – prosegue l’Antitrust – anche la condotta consistente nell’aver modificato unilateralmente il periodo di rinnovo anche per le opzioni a durata minima (24 o 30 mesi), richiedendo a coloro che optavano per il recesso il pagamento del corrispettivo previsto per il recupero del costo del modem (pari a 40 euro) e/o dell’apparato denominato “Google Chromecast” (pari a 34,90 euro)”.
Spiegando su quali basi normative è stata decisa la sanzione, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato sottolinea che “l’imposizione unilaterale della riduzione da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo da parte di Wind ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti che non intendevano accettare tale modifica. Sulla base del Codice del Consumo la pratica è stata quindi ritenuta aggressiva in quanto idonea a limitare la libertà di scelta del consumatore e il conseguente esercizio del diritto di recesso – conclude la nota – riconosciuto dalle norme di settore proprio quale tutela a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente”.