Musica diffusa nei negozi, non basta il pagamento dei diritti d’autore alla Siae: serve anche quello ai titolari dei diritti connessi. Lo ha stabilito una decisione della Cassazione che per la prima volta di fatto estende il penale anche alla sola pubblica diffusione, con potenziali effetti su radio e TV non in regola con le licenze.
Con sentenza depositata il 12 luglio u.s. la Corte di Cassazione, terza sezione penale, ha rigettato il ricorso promosso dal titolare di alcuni esercizi commerciali confermando che il reato (art. 171, comma 1, lett. a), della Legge sul diritto d’Autore si configura nell’ipotesi di diffusione al pubblico di musica registrata che non sia preceduta dall’acquisizione della licenza che ne autorizzi l’uso, sia rispetto ai titolari del diritto d’autore, sia rispetto ai titolari dei diritti connessi, accogliendo in toto le argomentazioni svolte da Scf, associazione di case discografiche.
Nel caso specifico l’imputato aveva provveduto al regolare pagamento dei diritti d’autore a Siae, ma aveva rinviato per anni il pagamento dei diritti connessi a Scf, eseguendolo solo a seguito di un controllo ad opera della Guardia di Finanza. E questo nonostante l’esercente avesse stipulato un contratto con un music provider nel quale si esplicitava come i diritti connessi dovuti per l’attività di diffusione al pubblico restassero a carico dell’esercente stesso.
La Suprema Corte, confermando la decisione del giudice d’appello, ha ritenuto che la regolarizzazione avvenuta attraverso la stipulazione di un contratto di licenza con SCF successivamente al controllo della Guardia di Finanza non sia in grado di influire in alcun modo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, rispetto ad una consumazione del reato ormai avvenuta. La decisione in esame ha inoltre sottolineato come l’eventuale errore sulla data entro cui procedere al pagamento sia del tutto irrilevante anche in ragione della sua evidente inescusabilità, considerati gli obblighi di informazione sulle disposizioni relative ad un determinato settore di attività economiche gravanti su un soggetto che le eserciti in maniera professionale.
La Cassazione ha del pari correttamente ritenuto irrilevanti le fatture Siae depositate dalla difesa dell’imputato al fine di dimostrare l’integrale pagamento a Siae delle somme dovute a Scf (in forza di un ipotetico mandato all’incasso conferito da SCF a SIAE – che tuttavia non sussiste con riferimento agli esercizi commerciali), non recando la fattura emessa dalla SIAE alcuna specificazione sul punto, diversamente da quanto indicato nella fattura emessa, successivamente, da SCF.