È legittima l’esclusione del Rti Tim dal principale lotto della gara da quasi 75 milioni di euro indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la fornitura dei servizi connessi al Passaporto elettronico, al Permesse di soggiorno elettronico e alla Carta d’identità elettronica all’estero. La decisione è contenuta in una sentenza del Tar con la quale è stato respinto un ricorso proposto dallo stesso raggruppamento d’imprese costituito da Telecom Italia, Italware, Ibm Italia e Dedem. Il Rti ha partecipato al lotto 1 della procedura venendo escluso in quanto la sua offerta economica, presentata con riferimento alla prestazione “Servizi di Supporto” per la Postazione di Lavoro (PdL) relativa al progetto dei Permessi di Soggiorno Elettronici (PSE), è stata rilevata difforme rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di Gara. Ne è seguita la presentazione del ricorso amministrativo adesso deciso con sentenza.
Il Tar, dopo aver precisato che “la questione centrale della controversia verte sulla legittimità, o meno, dell’esclusione dalla procedura di gara fondata sulla presentazione di un’offerta in rialzo rispetto alla base d’asta unitaria, ritenuta dalla stazione appaltante sia inammissibile che lesiva della par condicio”, ha ritenuto che “l’offerta in aumento rispetto ai prezzi unitari posti a base d’asta formulata dal ricorrente vìola non solo la clausola espressa del bando di gara che sanziona con l’esclusione l’offerta in aumento, ma altresì, ed in via autonoma, la ‘norma di divieto’, ledendo così la par condicio dei concorrenti in quanto è stata presentata una specifica proposta di servizi superiore, sotto un profilo tecnico, rispetto a quella dei concorrenti che, per rispettare la legge di gara, hanno formulato la propria proposta secondo la legge di mercato del rapporto costi/benefici”.
La conclusione è che “l’espulsione dalla gara disposta nei confronti del ricorrente rispecchia una causa legale tipica di esclusione prevista dal codice dei contratti pubblici e riprodotta nella legge di gara” e “l’amministrazione ha pertanto correttamente interpretato il quadro normativo di riferimento e, con motivazione logica e proporzionata, ha coerentemente disposto l’esclusione del concorrente sia perché questi ha presentato un’offerta inammissibile sia perché l’offerta presentata vìola comunque la par condicio”.