LA SENTENZA

Pirateria online, l’upload all’estero non basta per “farla franca”

Le motivazioni della condanna al gestore del sito www.filmsenzalimiti.it: nonostante i film protetti da copyright venissero caricati su un social russo e poi linkati sul portale italiano, il tribunale di Viterbo dimostra che l’attività era gestita dall’Italia a fini di lucro, grazie agli introiti da banner pubblicitari e donazioni degli utenti

Pubblicato il 25 Set 2017

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La sentenza emessa ad aprile dal tribunale di Viterbo, che ha condannato a otto mesi di reclusione e a una multa da 1.720 euro il gestore del sito www.filmsenzalimiti.it, è destinata a rimanere come una pietra miliare nella lotta alla pirateria e per la tutela del copyright. Il senso principale della sentenza, di cui sono state pubblicate in questi giorni le motivazioni, è che non basta caricare i film protetti da copyright su una piattaforma all’estero e poi linkarli sul sito italiano tramite la tecnica dell’”embedding” per mettersi al riparo dalle conseguenze legali della violazione del diritto d’autore, soprattutto se si esercita quest’attività per fini di lucro.

Nel procedimento Fapav, la Federazione per la tutela dei contenuti audiovisivi e multimediali, si era costituita parte civile e ha ottenuto la liquidazione delle spese legali e un risarcimento dei danni da stabilire davanti al giudice civile.

Nel motivare la sentenza il tribunale di Viterbo chiarisce come il gestore di filmsenzamiliti.it mettesse a disposizione i contenuti illegalmente, incorporandoli tramite un collegamento frame (il cosiddetto embedding) al sito italiano dal social russo Vk, su cui venivano inseriti tramite uploader da lui selezionati che “dovevano distinguersi su Vk – recita la sentenza – mediante l’uso di un alias che doveva comprendere nel nickname le parole ‘filmsenzalimiti’, affinché l’amministratore potesse selezionare i contenuti da mettere sulla piattaforma proprio tra quelli caricati dall’uploader di fiducia”.

“Ciò tuttavia non esclude, e qui sta il unto centrale della questione – sottolinea il giudice Giacomo Autizi – la possibilità di affermare la responsabilità a titolo concorsuale del gestore del sito che abbia operato il linking/embedding, ove abbia consapevolmente fornito un ausilio morale o materiale alla circolazione o alla comunicazione dell’opera immessa nel sistema telematico”. “Infatti, a differenza di quanto prospettato dalla difesa – prosegue il giudice – il funzionamento del sito non era limitato alla mera pubblicazione di contenuti mediante linking al social network russo Vk, sul quale il contenuto era immesso, essendo invero emersa una situazione di sinergica e integrata collaborazione tra gli amministratori del sito e gli uploader, nel cui contesto i primi davano espresso mandato ai secondi di provvedere al caricamento del contenuto sul sito russo, per poi operarne la pubblicazione sul sito www.filmsenzalimiti.it”. Inoltre, a dimostrare il coinvolgimento dei gestori del sito in Italia, emerge anche il fatto che “il sito non si limitava alla mera pubblicazione del contenuto – recita la sentenza – ma indicizzava e catalogava il materiale, organizzandolo per rendere agevole la consultazione da parte degli utenti”. Tutto questo, spiega il giudice, nonostante le “plurime diffide inviate dai titolari di diritti allo staff, con la quale si intimava la rimozione dei contenuti”.

A questo si collegano anche le prove di come il sito www.filmsenzalimiti.it consentisse agli utenti “di operare donazioni in denaro, anche se la maggior parte degli introiti era assicurata dalla concessione degli spazi pubblicitari, con incassi proporzionali al numero di visualizzazioni del singolo contenuto, secondo il sistema del cosiddetto pay per click. Siffatto meccanismo – spiega la sentenza – aveva consentito nel tempo di sviluppare un volume d’affari per il 2012 pari a circa 40mila euro”. Somme di denaro che – hanno dimostrando gli inquirenti utilizzando il metodo “follow the money” e ottenendo l’accesso agli account dell’imputato per i sti che gestivano i banner pubblicitari, che finivano direttamente sul conto corrente intestato all’imputato.

Per la stessa vicenda era già stato giudicato dal tribunale dei minori il figlio minorenne dell’imputato: della “concorrente responsabilità” del padre, spiega il giudice, “non pare possibile dubitare”, visto “il contributo agevolativo fornito mediate la messa a disposizione dei conti correnti sui quali vengono depositati i proventi dell’attività illecita, intestati all’imputato, così come nell’intestazione al medesimo del nome di dominio www.filmsenzalimiti.it”. “In secondo luogo – conclude la sentenza – il giudicabile garantiva al figlio l’utilizzazione della linea per l’accesso a Internet, strumento che egli sapeva utilizzato dal minore per commettere il reato, fronteggiando i relativi esborsi dovuti al gestore telefonico”.

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