Il Tribunale di Milano ha disposto la rimozione di tutti i contenuti da TntVillage, accogliendo la richiesta dell’Associazione Italiana Editori (Aie) e della Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali (Fapav). Si chiude così una vicenda processuale che durava da quattro anni.
Tntvillage, il più importante sito italiano di indicizzazione di file torrent, permetteva a chiunque di scaricare centinaia di migliaia di contenuti protetti, inclusi libri, film, show televisivi e cartoni animati. Fondato nel 2005, TntVillage contava circa un milione di utenti. Sulla piattaforma erano disponibili per la condivisione senza autorizzazione 135mila titoli di libri e 230mila film protetti da copyright.
L’antefatto
Gli accertamenti nei confronti dell’amministratore del sito sono stati avviati nel 2018, in seguito a diverse segnalazioni dei titolari dei diritti. Nel 2019, Aie e Fapav hanno presentato un ricorso contro TntVillage, chiedendo che venissero rimossi tutti i contenuti. Tale richiesta veniva accolta dal Giudice che, con apposito provvedimento, ne ordinava la rimozione dal sito. Nel settembre dello stesso anno, l’amministratore di TntVillage ha annunciato la chiusura del sito stesso, lasciando però aperto l’accesso al download di libri, film e altri contenuti protetti attraverso un link apposito pubblicato sulla homepage, disattendo, di fatto, l’ordine di rimozione imposto dal Giudice. La sentenza emessa pochi giorni fa, ponendosi in linea di continuità con la precedente decisione, non soltanto conferma l’obbligo, per la parte convenuta, di rimuovere i contenuti illeciti, ma sancisce ancora una volta la legittimità delle richieste avanzate dalle parti attrici, a tutela dei rispettivi diritti.
I commenti
“Accogliamo con viva soddisfazione la decisione del Tribunale di Milano – dice il presidente di Aie, Ricardo Franco Levi – Si tratta di una sentenza che riguarda non soltanto il caso specifico di TntVillage, ma anche alcuni punti di diritto di grande interesse, dal momento che mette sullo stesso piano i file caricati dall’amministratore e quelli caricati dagli utenti della piattaforma. Aie continuerà a battersi per contrastare ogni forma di pirateria. Questa sentenza va nella direzione auspicata”.
“Si conclude positivamente una lunga battaglia giudiziaria che rappresenta un importante successo condiviso che va a collocarsi in uno scenario più ampio e che certifica come il ‘fare sistema’ nella tutela delle opere di ingegno possa portare ancor più importanti risultati – evidenzia il presidente Fapav, Federico Bagnoli Rossi – Tramite questa sentenza viene ribadito nuovamente come l’illecita messa a disposizione online delle opere creative rappresenti una grave violazione che comporta una pericolosa limitazione allo sfruttamento dei diritti ad essa collegati, con un preoccupante pregiudizio economico non solo per l’industria culturale ma per il Sistema Paese nel suo complesso”.
Secondary ticketing, la sentenza del Consiglio di Stato
Si conclude anche un’altra querelle legale sul fronte del secondary ticketing. La Sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 7949/2022 pubblicata il 13 settembre scorso, ha revocato la sanzione da un milione e 750mila euro comminata a Stubhub nel giugno del 2020: la Corte, presieduta dal giudice Renzo De Felice, ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marco Berliri dello studio Hogan Lovells, che – riferisce il Sole 24 Ore – ha confutato la ricostruzione originariamente presentata dall’Agcom. Il fulcro della sentenza riguarda il ruolo del sito e delle responsabilità dei gestori dello stesso: secondo il Consiglio di Stato Stubhub.it sarebbe un hosting passivo, ovvero un’entità che si limita a mettere a disposizione al pubblico un servizio tecnico, e non attivo, cioè in grado di produrre una manipolazione dei dati trasportati.
La multa Agcom
A giugno 2020 Agcom ha sanzionato Viagogo, Stubhub e Mywayticket con complessivi 6 milioni di euro. Secondo l’Autorità avevano violato le norme sul secondary ticketing di eventi e concerti.
In particolare l’Autorità aveva verificato, e di conseguenza sanzionato le aziende per la violazione dell’art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le tre società avevano messo in vendita, sui siti web www.viagogo.it; www.stubhub.it e www.mywayticket.it, biglietti per spettacoli e concerti ad un prezzo superiore al prezzo nominale.
“Tale pratica – spiegava l’authority – , in violazione della normativa, ha anche l’effetto di inflazionare i prezzi dei biglietti e di creare scarsità artificiale di titoli di accesso agli spettacoli a danno degli utenti e della comunità degli artisti, degli organizzatori di eventi e dei rivenditori primari”.