Si sbloccano le agevolazioni fiscali per gli investimenti in Pmi innovative e startup. Il Mise e il Mef hanno infatti firmato il decreto attuativo che rende operative le disposizioni della legge di Bilancio del 2017. La norma stabilisce una detrazione d’imposta sugli investimenti fatti dal 2017 in poi, fino a un milione di euro per le persone fisiche e 1,8 milioni di euro per le persone giuridiche. Ora il testo deve passare al vaglio della Corte dei Conti per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Intanto entra in vigore il decreto che aggiorna la normativa sui Piani individuali di risparmio (Pir), introdotti per la prima volta nel 2016. Il decreto, composto da sette articoli e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce l’obbligo per i fondi comuni di nuova costituzione di investire il 3,5% della raccolta in Pmi, che possono essere quotate oppure non quotate, e in venture capital. La disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine, contenuta in sette articoli, prevede che la quota del 70% del valore complessivo del piano di risparmio a lungo termine costituito dall’investitore privato indipendente, deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da Pmi ammissibili; per almeno il 5% in quote o azioni di fondi per il venture capital, o di fondi di fondi per il venture capital. Prevista anche la possibilità di acquistare quote o azioni di una Pmi non quotata da un investitore precedente solo in combinazione con un apporto di nuovo capitale pari almeno al 50% dell’ammontare complessivo dell’investimento.
Nel decreto è stabilito anche per Pmi si intendono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Sul fronte del limite agli aiuti per il finanziamento del rischio è previsto che ciascuna Pmi emittente gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione e ciascuna Pmi i cui strumenti finanziari sono oggetto di investimento da parte dei fondi per il venture capital non può ricevere un ammontare complessivo di risorse finanziarie a titolo di qualsiasi misura di aiuto per il finanziamento del rischio superiore a 15 milioni di euro. Nella normativa è previsto anche che il Ministero dello sviluppo economico, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, provvederà al “monitoraggio degli effetti prodotti dalla misura sull’entità della raccolta e sul numero delle negoziazioni, anche al fine di valutare l’opportunità di interventi normativi ulteriori”.