IL PROVVEDIMENTO

Privacy, niente e-fattura per le prestazioni sanitarie

Il Garante prevede nuovi obblighi per l’Agenzia delle entrate: saranno memorizzati solo i dati fiscali per i controlli automatizzati. Il Fisco potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle. Nuova valutazione d’impattoentro il 15 aprile 2019

Pubblicato il 21 Dic 2018

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Niente banca dati delle fatture dell’Agenzia delle entrate: memorizzati solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati. E no alla fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’Agenzia potrà archiviare le fatture solo su richiesta dei contribuenti che avranno necessità di consultarle. Lo dice il Garante Privacy in un provvedimento con cui – preso atto delle modifiche apportate all’impianto originario della fatturazione elettronica e delle ulteriori rassicurazioni fornite dall’Agenzia delle entrate – ha individuato i presupposti e le condizioni perché la stessa Agenzia possa avviare dal 1 gennaio 2019 i trattamenti di dati connessi al nuovo obbligo.

“Nelle settimane scorse – ricorda il Garante per la protezione dei dati personali in una nota – era stato costituito un tavolo di lavoro tecnico, con l’Agenzia delle entrate e il Mef, per esaminare congiuntamente le criticità rilevate dal Garante e che ha visto coinvolti anche l’Agid, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e l’associazione dei produttori di software gestionale e fiscale (AssoSoftware).

”La fatturazione elettronica – annota il Garante – così come originariamente prefigurata dall’Agenzia, presentava rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L’Agenzia, infatti, oltre a recapitare le fatture ai contribuenti attraverso il sistema di interscambio (Sdi), avrebbe anche archiviato integralmente tutti i file delle fatture elettroniche (2,1 miliardi nel 2017) che contengono di per sé informazioni di dettaglio, anche non rilevanti a fini fiscali, sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici, di telecomunicazione o trasporto (es. regolarità nei pagamenti, pedaggi autostradali, biglietti aerei, pernottamenti), o addirittura l’indicazione puntuale delle prestazioni legali (es. numero procedimento penale) o sanitarie (es. percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile)”.

Il nuovo sistema di e-fattura prevede invece che l’Agenzia si limiti a memorizzare solo i dati fiscali necessari per i controlli automatizzati (per esempio incongruenze tra dati dichiarati e quelli a disposizione dell’Agenzia), con l’esclusione della descrizione del bene o servizio oggetto di fattura.

“Dopo il periodo transitorio indispensabile a modificare il sistema, nuovi servizi di consultazione delle fatture saranno resi disponibili solo su specifica richiesta del contribuente, sulla base di accordi che saranno esaminati dall’Autorità – scrive ancora l’authority -. I soggetti che erogano prestazioni sanitarie non dovranno emettere fattura elettronica. Per quanto riguarda il rischio di usi impropri dei dati, il Garante, con l’istituto dell’avvertimento, ha messo in guardia tutti gli operatori (soggetti Iva e intermediari, anche tecnici) che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software, possono violare il Regolamento ed espongono a sanzioni. Ulteriori sforzi sono richiesti all’Agenzia delle entrate per implementare la cifratura dei dati (utile soprattutto in caso di utilizzo della pec), per minimizzare i dati da memorizzare e per conformarsi agli obblighi di trasparenza e correttezza nei confronti degli interessati riguardo ai controlli fiscali effettuati attraverso trattamenti automatizzati o con l’acquisizione delle fatture per le quali il contribuente usufruisce dei servizi di consultazione e conservazione. Tutto ciò in vista di una nuova valutazione d’impatto, prevista dalla normativa sula protezione dei dati, che l’Agenzia dovrà produrre entro il 15 aprile 2019”.

A pochi giorni dall’avvio della fatturazione elettronica B2B fa il punto sullo stato dell’arte il documento “La fatturazione elettronica tra privati” del Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti .

Il lavoro illustra il nuovo obbligo nelle operazioni fra privati alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, nonché delle ulteriori novità apportate dal D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

Vengono approfonditi l’ambito soggettivo, i requisiti e il contenuto della fattura elettronica con una analisi dei canali di trasmissione, emissione e ricezione. Spazio poi ad alcuni casi particolari. Sotto la lente dei commercialisti, le operazioni fuori campo e servizi di pubblica utilità, autofatture, fatture in reverse charge, immediate e differite. Una sezione è dedicata poi ai temi della registrazione, controlli del sistema di interscambio e scarto del file, conservazione. Focus sulle sanzioni e sulle modalità di conferimento/revoca delle deleghe agli intermediari e relativi adempimenti a carico. Completa il documento uno studio sulla trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere e un capitolo sulle semplificazioni (il testo è online sul sito della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

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