LA DECISIONE

Privacy Shield, via libera al trasferimento dati Italia-Usa

Il Garante dà l’autorizzazione in base al nuovo accordo ma si riserva “di verificare la correttezza delle operazioni nonché di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice privacy”

Pubblicato il 21 Nov 2016

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Società multinazionali e imprese italiane potranno trasferire i dati personali verso le aziende presenti negli Stati Uniti che hanno aderito o aderiranno al cosiddetto “Privacy Shield”. Il Garante per la Privacy ha infatti autorizzato i trasferimenti di dati personali oltreoceano in base al nuovo accordo siglato tra Ue e Usa.

L’odierna autorizzazione del Garante sostituisce quella decaduta il 22 ottobre 2015, che regolava il trasferimento dei dati verso gli Stati Uniti sulla base dell’accordo “Safe Harbor”, dichiarato invalido dalla sentenza Schrems della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Con questa autorizzazione, che sarà pubblicata domani in Gazzetta Ufficiale, l’Italia si conforma alla recente decisione della Commissione europea che ha riconosciuto all’Accordo denominato “EU-U.S. Privacy Shield” un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea ad organizzazioni residenti negli Stati Uniti che si autocertificano nel sistema.

L’Autorità italiana si è comunque riservata di effettuare in qualsiasi momento controlli per verificare la liceità e la correttezza del trasferimento dei dati e di ogni operazione ad essi inerente, nonché di adottare, se necessario, i provvedimenti previsti dal Codice privacy.

Lo scorso luglio la Commissione europea ha adottato ufficialmente lo “scudo” Ue-Usa per la privacy. Il nuovo regime tutela i diritti fondamentali di qualsiasi persona nell’Ue i cui dati personali siano trasferiti verso gli Stati Uniti e apporta chiarezza giuridica alle imprese che operano con trasferimenti transatlantici di dati.

Ecco cosa prevede il Privacy Shield:

· Obblighi rigorosi per le imprese che operano sui dati: nel nuovo regime il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sottoporrà le imprese aderenti allo scudo a verifiche e aggiornamenti periodici per accertare che rispettino nella pratica le regole che hanno volontariamente accettato. In caso contrario, l’impresa si espone a sanzioni e al depennamento dall’elenco degli aderenti. L’inasprimento delle condizioni applicabili all’ulteriore trasferimento garantirà lo stesso livello di protezione anche quando l’impresa aderente allo scudo trasferisce i dati a terzi.

· Garanzie chiare e obblighi di trasparenza applicabili all’accesso da parte del governo degli Stati Uniti: gli Stati Uniti hanno assicurato ufficialmente all’Ue che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati per scopi di applicazione della legge e di sicurezza nazionale è soggetto a limitazioni, garanzie e meccanismi di vigilanza precisi. La novità è che qualsiasi persona nell’UE disporrà di meccanismi di ricorso in questo settore. Gli Stati Uniti hanno escluso attività indiscriminate di sorveglianza di massa sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti nell’ambito dello scudo. Secondo le precisazioni fornite dall’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale, la raccolta di dati in blocco sarà eventualmente ammissibile solo in presenza di determinati presupposti, e comunque si tratterà obbligatoriamente di una raccolta quanto più mirata e concentrata possibile. L’Ufficio ha illustrato nei particolari le garanzie vigenti riguardo all’uso dei dati in tali circostanze eccezionali. Il Segretario di Stato degli USA ha istituito all’interno del Dipartimento di Stato una via di ricorso aperta agli europei per gli aspetti legati all’intelligence nazionale: il meccanismo di mediazione.

· Tutela effettiva dei diritti individuali: chiunque ritenga che, nell’ambito dello scudo, sia stato compiuto un abuso sui dati che lo riguardano ha a disposizione vari meccanismi di composizione delle controversie di agevole accesso e dal costo contenuto. Idealmente sarà l’impresa stessa a risolvere il caso di reclamo oppure saranno offerte gratuitamente soluzioni basate su un organo alternativo di composizione delle controversie (ADR). Le persone si potranno anche rivolgere alle rispettive autorità nazionali di protezione dei dati, che collaboreranno con la Commissione federale del Commercio per assicurare che i casi di reclamo sottoposti da cittadini dell’Ue siano esaminati e risolti. Esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione, come extrema ratio il caso irrisolto potrà essere sottoposto a arbitrato. Per i casi che implicano la sicurezza nazionale, i cittadini dell’Ue dispongono di una possibilità di ricorso nella figura del mediatore, che è indipendente dai servizi d’intelligence degli Stati Uniti.

· Analisi annuale comune: il meccanismo consentirà di monitorare il funzionamento dello scudo, compresi gli impegni e le garanzie relative all’accesso ai dati a fini di contrasto della criminalità e finalità di sicurezza nazionale. La Commissione europea e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti effettueranno l’analisi, alla quale assoceranno esperti dell’intelligence nazionale statunitense e le autorità europee di protezione dei dati. La Commissione attingerà a tutte le altre fonti di informazioni disponibili e presenterà una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio.

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