Importante novità, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione in materia di accesso al Processo Civile telematico, sono contenuti nel Decreto-Legge n. 83 in vigore dal 27 giugno 2015, con il quale il Governo ha introdotto norme che abilitano i dipendenti, di cui la PA si avvale per stare in giudizio personalmente, nel Processo Civile telematico purché sia rispettata la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Le pubbliche amministrazioni, quindi, saranno tenute a certificare presso i punti di accesso del Pct i propri dipendenti, che se in possesso dei requisiti professionali soggettivi, potranno essere destinati al servizio del contenzioso telematico che, oltre alle giurisdizioni già di diretto intervento presso il giudice ordinario; in materia di lavoro; giudizi amministrativi e delle controversie della depenalizzazione, potrebbero vedere, nei prossimi interventi normativi anche un ulteriore ampliamento delle competenze e della loro autonomia anche in relazione ai pignoramenti presso terzi di cui la P.A. è sempre più investita per l’esecuzione telematica.
La novità è contenuta nel decreto legge 83/2015 il quale prevede al co. 1 – bis dell’art- 19, di modifica dell’art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione nei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello è sempre ammesso, da parte pubblici dipendenti di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente.
A questo potere si aggiunge poi quello previsto dal nuovo art. 16-decies che attribuisce agli stessi pubblici dipendenti il potere di certificazione della conformità delle copie degli atti notificati da parte del dipendente, il potere di autenticazione della conformità all’originale degli atti depositati telematicamente, anche per immagine e degli atti formati su supporto analogico e notificati, con modalità non telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53 prevedendo che la copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale dell’atto notificato.