GIUSTIZIA DIGITALE

Processo civile telematico, ecco come funziona nel giudizio di Appello

Utilizzo dello Spid come sistema di identificazione degli utenti, maschera elettronica per i documenti processuali e visione telematica degli atti d’ufficio le novità più rilevanti delle riforma. L’analisi dell’avvocato Michele Gorga

Pubblicato il 18 Feb 2016

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Paiono essere state tutte accolte le proposte fatte dai vari esperti, da più tempo, anche da questa tribuna, sulla necessità e l’urgenza di avere disposizioni per velocizzare il PCT in sede di giudizio di Appello. Il nuovo testo di riforma, in questi giorni fatto circolare, contiene una rilevante norma con la quale s’intende eliminare una delle principali ragioni del prolungarsi del giudizio di appello, ossia quello originato dalla mancanza agli atti del fascicolo d’ufficio di primo grado. Si velocizza introducendo una previsione molto semplice e quasi banale che consiste nella previsione del rendere accessibile la visibilità, con modalità telematiche, del fascicolo d’ufficio di primo grado, al giudice dell’impugnazione, compresi gli atti e i documenti presentati dalle parti su supporto analogico o allegati alla produzione.

È poi stata introdotta, per il giudizio d’appello, la figura del giudice unico per alcune determinate materie, ossia per quelle meno complesse, nelle quali la decisione sarà di competenza non più dell’intero Collegio, ma del Consigliere in funzione di giudice unico, e tanto in ragione della ridotta complessità giuridica e della limitata rilevanza economico sociale della causa che, quindi, necessiterà di uno scrutinio preventivo, da parte del Presidente della Corte, o del collegio della sezione, ai fini dell’assegnazione ai singoli Consiglieri d’Appello. Il filtro in appello dovrà poi riguardare anche i casi in cui il giudizio di secondo grado è proposto contro un provvedimento che definisce un procedimento sommario di cognizione.

Non è stata, invece, accolta l’idea di un codice processuale telematico ma si è preferito un mero testo unico, ossia una raccolta della normativa esistente in un unico testo meramente compilativo. Una delle novità è la previsione dell’adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale (Spid), e sono state introdotte norme per risolvere in via automatica tutta la problematica relativa all’impossibilità dei depositi per le momentanee interruzione dei servizi con la previsione dell’automatica rimessione in termini, delle parti processuali.

Una rilevante apertura è la previsione di una maschera elettronica per gli atti processuali che, ferma la non modificabilità dei contenuti informativi, dovrà consentire l’agevole visualizzazione a video dell’insieme ed è stato introdotto, in via generale, il principio di sinteticità degli atti con relativo onere posto in capo alla parte e al giudice. S’introducono, infine, anche norme volte a garantire la possibilità di avere ipertesti e quindi di collegamenti attivi tra atto e documenti prodotti ivi comprese le prove assunte con dispositivi tecnici e quindi la riproduzione di immagini, filmati e tracce sonore e ciò al fine di una migliore decisione della causa. Infine è da segnalare la previsione della mancanza di qualsiasi sanzione di nullità, annullabilità, inesistenza o invalidità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell’atto, laddove, come più volte sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, questo abbia comunque raggiunto lo scopo.

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