Processo telematico, Gorga: “Urge adeguare le norme”

L’avvocato analizza i limiti del progetto: “Serve cambiare il codice di rito per vietare l’abuso dello strumento processuale e assicurare la completezza degli atti processuali”. Focus anche sulla riforma del procedimento contumaciale

Pubblicato il 08 Giu 2015

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Per il Csm le norme sul Pct, per la loro natura di strumento con il quale il processo si realizza, hanno già modificato la procedura e pongono nuove questioni e nodi interpretativi che il diritto vivente potrà dipanare anche in assenza delle modifiche processuali che così vengono superate dalle norme primarie e tecniche del processo civile telematico.

Si profilano, quindi, soluzioni interne alle questioni relative ai profili di interferenza tra norme tecniche, che impongono determinati formati per gli atti processuali inviati dai professionisti esterni, e norme processuali di carattere primario che non disciplinano tali profili ma dettano principi generali di sanatoria per il raggiungimento dello scopo e la conservazione degli atti.

In questo ambito si collocano anche le norme sulle conseguenze processuali di atti non inviati nel formato prescritto o di atti introduttivi di tipo diverso inviati telematicamente in uffici non autorizzati o di atti depositati in modo cartaceo. Questo conflitto di norme ha già prodotto un forte disorientamento nei giudici e negli avvocati dato il sovrapporsi dei provvedimenti organizzativi a quelli processuali che, interferendo con i profili tecnologici creano molti problemi e mettono in discussione l’autonomia del giudice. Il dato positivo è che le norne di chiusura del sistema sul telematico si palesano, in questa fase, funzionali a non compromettere i diritti costituzionali di difesa. Così, ad esempio è per le disposizioni dell’art. 16 bis comma 8 e 9 del 179/2012, che attribuiscono al Presidente del Tribunale, in caso di malfunzionamenti la possibilità di “autorizzare” il deposito di atti o copie in formato cartaceo. Nell’ambito dei rapporti fra il Pct e le norme processuali, in una prospettiva de iure condendo, urge comunque un adeguamento normativo alle mutate esigenze conseguenti all’implementazione del processo telematico che poco tollera pratiche abusive dello strumento processuale e che non è compatibile con la proliferazione degli scritti difensivi.

Occorrono, quindi, immediate modifiche, in primis una modifica al codice di rito mediante l’inserimento di una norma di ordine generale che vieti l’abuso dello strumento processuale e che espliciti l’obbligo di chiarezza e di sinteticità dei libelli difensionali. Occorre poi anche assicurare la completezza e l’autosufficienza degli atti processuali e delle articolazioni istruttorie in modo da consentire il ricorso alla concessione dei termini, ex art. 183 comma 6, c.p.c., come eccezionale. Ancora occorrerebbe riformare il processo contumaciale ed eliminare la fase del merito possessorio, assicurando la tutela del possesso solo in sede sommaria. Altra modifica dovrebbe interessare la costruzione e la motivazione del prodotto decisorio formato come prodotto ipertestuale con richiami agli atti ai quali si fa riferimento quali: verbali, atti e documenti processuali accessibili via web.

Infine si dovrebbe limitare, con riguardo alla fase di appello, i possibili motivi di gravame alla violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma così facendo tutto ciò in definitiva gli atti difensivi saranno degradati a meri schemi e il “lavoro” degli avvocati trasformato in “segretariale” consistente nel mero riempimento di pagine web a campi obbligatori?

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