E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 10 agosto u.s., il decreto del Direttore Generale delle Finanze contenente le regole tecniche per l’avvio del processo tributario telematico, decreto emanato in attuazione dell’articolo 3, comma 3, del regolamento del MEF del 23 dicembre 2013, n. 163, a sua volta attuativo dell’articolo 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”.
Il Processo Tributario telematico (Ptt), con l’emanazione della normativa tecnica, potrà vedere il suo concreto avvio già alla data del 1° dicembre del corrente anno, anche se solo limitatamente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell’ Umbria.
In sintesi si estendono al Ptt molte delle regole già sperimentate con l’avvio del processo civile telematico, in particolare le parti potranno notificare a mezzo posta elettronica certificata il ricorso all’ente impositore e poi provvedere al deposito telematico degli atti processuali utilizzando il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T).
Anche per il Ptt, cosi com’è stato per il Pct, è richiesta alle parti del processo la dotazione di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e di un dispositivo di firma digitale ed è stato previsto che la costituzione in giudizio potrà avvenire telematicamente sin dal deposito del ricorso e degli altri atti processuali da farsi direttamente presso le Commissioni tributarie Regionali e Provinciali delle due Regioni individuate che faranno da sperimentazione per il successivo avvio del Ptt su tutto il territorio nazionale.
Per il Ptt, quindi, contrariamente a quanto è stato sperimentato con il Pct, è stato previsto che sin dal suo avvio tutti gli atti di parte del processo saranno depositabili telematicamente, compresi, quindi, gli atti introduttivi, come il ricorso e l’atto di costituzione in giudizio, per i quali provvederanno i soggetti preventivamente abilitati alla trasmissione degli atti e dei documenti, in forma informatica. Nella stessa forma avverrà, poi, anche la consultazione del fascicolo processuale nonché ogni acquisizione di informazione riguardante i giudizi tributari.
All’ art. 8 del D.M. è disciplina le modalità di costituzione in giudizio nonché le modalità di trasmissione degli atti che dovranno avere, nella sostanza, le stesse caratteristiche di quelle previste per gli atti da depositare nel Pct, infatti è stato previsto che il formato degli atti trasmessi dovrà essere in PDF; che gli stessi dovranno essere privi di elementi attivi e di macro e campi variabili. Questi, poi, dovranno essere redatti tramite l’utilizzo di appositi strumenti software e non dovranno avere restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti e, per tali atti, non dovrà mai essere consentita la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico.
Punto cruciale anche nel Ptt, come nel PCT, è il fascicolo informatico per il quale, però, viene disciplinata anche la registrazione di ogni accesso allo stesso che dovranno essere conservate con caratteristiche di inalterabilità e integrità per anni 5, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza, in un apposito file di log dove dovranno essere contenuti sia il numero di codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso che i riferimenti del documento informatico prelevato o consultato ed infine la data e l’ora dell’accesso.
E’ stato previsto, infine, che sempre dalla data del 1 dicembre 2015 sarà pubblicato sul Portale della Giustizia Tributaria le modalità per il pagamento telematico del contributo unificato tributario e degli altri diritti e spese di giustizia. Pagamenti che dovranno essere effettuati nel rispetto delle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che con tale progetto ha realizzato uno dei pilastri del programma, Italia login.