Anche le concessionarie di pubblicità attive sul web e le società che hanno sede all’estero sono obbligate a presentare all’Agcom la cosiddetta Informativa economica di sistema (Ies), ovvero la dichiarazione che obbliga gli operatori dei media a comunicare tra l’altro i dati economici contabili ed extracontabili sull’attività svolta. Lo ha deciso il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Google Ireland Limited e da Google Italy. Le due società si erano rivolte al tribunale amministrativo sostenendo che la Ies riguardasse esclusivamente gli operatori dei settori dell’editoria e della radiodiffusione sonora e televisiva, e non Google Italy, controllata italiana del gruppo Google né Google Ireland, entrambe non attive nel settore editoriale o in quello radiotelevisivo. Inizialmente il Tar rimise all’esame pregiudiziale della Corte di Giustizia la questione di corretta interpretazione delle norme; i giudici però dichiararono la manifesta irricevibilità della questione.
Adesso il Tar ha stabilito che “la ridefinizione dei soggetti obbligati a comunicare l’Ies – si legge nella sentenza – ha un chiaro fondamento normativo, rispondendo, più in generale, ad una necessaria esigenza di interpretazione adeguatrice e finalistica delle norme“, cosa che “risulta coerente con tutta una serie di previsioni, nazionali e comunitarie che, in più campi, equiparano le attività svolte sul web a quelle più tradizionali nel campo delle comunicazioni”.
Ad ulteriore conferma per i giudici depone il fatto che “la mancata espressa menzione delle imprese concessionarie di pubblicità in rete si spiega agevolmente con la scarsa diffusione del fenomeno al momento di redazione della norma” e “la necessità di ridefinire estensivamente il novero dei soggetti tenuti all’adempimento deriva pure dal fatto che l’obbligo di comunicare l’Ies è in stretta dipendenza con l’iscrizione degli operatori economici al Roc (Registro degli operatori di comunicazione)”. Respinta anche la parte del ricorso con il quale Google ha censurato l’estensione dell’obbligo di comunicazione dell’Ies anche alle imprese non aventi sede legale in Italia. Per il Tar è la stessa funzione dell’Ies che “rende indifferente, ai fini della ricorrenza dell’obbligo di comunicazione, il fatto che la sede legale si trovi o meno nel territorio nazionale, fermo restando che la comunicazione riguarderà i soli ricavi prodotti in Italia”.