Applicare ai riders il contratto nazionale della logistica. Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti hanno firmato insieme alle associazioni datoriali di settore un protocollo che punta ad estendere l’applicazione in tutte le sue parti il Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione a tutti i ciclofattorini, compresi quelli che operano tramite piattaforme digitali.
”Abbiamo rafforzato l’azione di contrasto al contratto ‘truffa’ sottoscritto da Ugl con Assodelivery – spiega una nota della Filt Cgil – Oggi abbiamo inviato al Cnel ed al Ministero del Lavoro il Protocollo, sottoscritto il 2 novembre scorso, unitariamente alle organizzazioni sindacali confederali dei trasporti, con le associazioni datoriali del settore”.
”Elementi quali l’orario di lavoro minimo garantito, la paga base, l’abolizione del cottimo, tredicesima e quattordicesima, Tfr, integrazione salariale in caso di malattia e infortunio, maternità e paternità, ferie, permessi, diritti sindacali, maggiorazioni per particolari condizioni ed orari, rimborso spese per uso del mezzo proprio, dispositivi di protezione individuale, contrattazione di secondo livello devono essere garantiti a tutti i rider – s dice il sindacato che considera l’estensione del contratto “un passo in avanti per l’affermazione dei diritti fondamentali e di un trattamento contrattuale vero ad una categoria di lavoratrici e lavoratori deboli e, fino ad ora, scarsamente tutelata”.
La mossa dei sindacati in vista del tavolo convocato dalla ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, che auspica per i ciclofattorini un “vero contratto in linea con il dettato normativo”.
“La situazione dei rider, lavoratori giovani e precari, ci sta così a cuore che prima abbiamo emanato un decreto che garantiva tutele minime parametrate a quelle del lavoro subordinato e poi abbiamo aperto le porte del ministero per favorire la nascita di un contratto nazionale vero – ha spiegato– Ora registriamo che c’è stato questo accordo parallelo che non va nella direzione auspicata dalla norma”
Il riferimento è all’accordo firmato da Ugl e Assodelivery entrato in vigore il 3 novembre.
Il contratto prevede, nello specifico, un compenso minimo pari a 10 euro per ora lavorata, cioè in base al tempo per svolgere ogni consegna; indennità integrative, pari al 10%, 15% e 20% in corrispondenza di una, due o tre delle seguenti condizioni: lavoro notturno, festività e maltempo; incentivo orario di 7 euro, anche nel caso di assenza di proposte di lavoro, per i primi 4 mesi dall’apertura del servizio presso una nuova città; sistema premiale, pari a 600 euro ogni 2000 consegne effettuate; dotazioni di sicurezza a carico delle piattaforme quali indumenti ad alta visibilità e casco per chi va in bici, che saranno sostituite rispettivamente ogni 1500 e 4000 consegne; coperture assicurative contro gli infortuni (Inail) e per danni contro terzi; formazione con particolare riferimento a sicurezza stradale e alla sicurezza nel trasporto degli alimenti; divieto di discriminazione, pari opportunità e tutela della privacy, principi che caratterizzeranno il funzionamento dei sistemi tecnologici delle singole piattaforme; contrasto al caporalato e al lavoro irregolare, ovvero un insieme di iniziative per contrastare la criminalità; diritti sindacali, ovvero una quantità stabilita di giornate e di ore destinate ai rider che assumono il ruolo di dirigenti sindacali.
Sono previsti diritti e tutele nell’ambito del lavoro autonomo, tra cui: compensi minimi e indennità integrative per condizioni particolari di lavoro, un sistema di incentivi nelle città in cui il delivery è di recente introduzione e premi dopo un certo numero di consegne, fornitura gratuita di dotazioni di sicurezza, obbligo di formazione specifica e di coperture assicurative, sia contro gli infortuni sia per danni a terzi.
Cosa prevede il Ccnl della Logistica
La figura del rider, caratteristica della gig economy, era stata introdotta per la prima volta nell’ultimo rinnovo del Ccnl avvenuto il 3 dicembre 2018. Nel dettaglio il contratto prevede tutte le tutele, salariali, assicurative, previdenziali, tipiche del rapporto subordinato e quelle contrattuali come assistenza sanitaria integrativa e bilateralità. I rider sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente e come “personale viaggiante”.
L’orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali distribuibili in massimo 6 giorni a settimana e con un minimo giornaliero di 2 ore e fino a un massimo di 8, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino. Previsti a carico delle aziende i Dpi (Dispositivi di protezione individuale), come caschi e pettorine catarifrangenti. Infine è istituita la contrattazione di secondo livello.