I riders sono da considerarsi lavoratori subordinati. La Direzione dell’Ispettorato del Lavoro di Milano-Lodi ha respinto i ricorsi presentati nelle scorse settimane dalle piattaforme di delivery finite al centro dell’inchiesta “pilota” della Procura di Milano sulle condizioni di lavoro e di sicurezza dei Rider, ossia Glovo-Foodinho, Just Eat, Uber e Deliveroo.
Ricorsi presentati contro i verbali amministrativi notificati dall’Ispettorato del lavoro e nei quali era stato indicato che le posizioni di oltre 60mila ciclofattorini in totale vanno regolarizzate, da lavoratori autonomi a “coordinati continuativi”, con tutte le garanzie dei subordinati.
Con le ispezioni, si legge nel provvedimento, è stata “correttamente” disposta con atto dell’Ispettorato del Lavoro, contro il quale sono stati fatti i ricorsi, “la corresponsione ai lavoratori per tutto il periodo lavorato in relazione alle mansioni effettivamente svolte così per come accertate, le retribuzioni previste” dal contratto collettivo nazionale della logistica e del trasporto merci. Si ribadisce nella decisione che i rider, per le loro mansioni, sono lavoratori “eterodiretti”, e non collaboratori occasionali, e dunque i ricorsi sono stati dichiarati “palesemente” infondati.
L’Ispettorato del lavoro, in particolare, aveva segnalato alle aziende che dovevano sanare le posizioni, sul fronte soprattutto di contributi e tutele, di rider che avevano lavorato dal 2017 e fino all’autunno scorso, come emerso da una conferenza stampa a fine febbraio in Procura a Milano, in relazione all’inchiesta dell’aggiunto Tiziana Siciliano e del pm Maura Ripamonti. Stando al provvedimento, “sono stati accertati tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente in ordine alla natura prevalentemente personale, continuativa ed etero organizzata dei rider”.
La piattaforma digitale, infatti, “ne gestisce e dirige la prestazione, sin dalla fase iniziale di accettazione dell’ordine, passando dal ritiro presso l’esercente, alla consegna all’utente finale, nonché alla gestione dell’eventuale pagamento”. E viene evidenziato “il carattere di continuità” della prestazione e il “costante ‘condizionamento’ da parte” della società. Vanne estese, quindi, ai rider tutte le tutele “previste per il lavoro subordinato”. Il datore di lavoro dovrà, dunque, si legge ancora, “corrispondere” per tutto il periodo lavorato le “retribuzioni previste per il V livello del Ccn logistica e trasporto merci”.
Anche sul fronte delle contestazioni, che riguardano i reati contravvenzionali per violazioni su sicurezza e salute dei rider emerse dalle indagini, è prevista una battaglia legale. Se le aziende, infatti, non pagheranno le ammende (per un totale di oltre 733 milioni di euro) e non adempieranno agli obblighi previsti, si arriverà a processo.