Il nuovo Codice degli appalti elenca all’articolo 17 le fattispecie escluse, prevedendo al 1 co., lettere c, d, che le disposizioni non si applicano agli appalti e servizi di cui alla lett. c) “concernenti i servizi d’arbitrato e di conciliazione; lett. d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;
Le amministrazioni pubbliche dovranno, quindi, invertire la rotta, dato che non potranno, come sin ora hanno fatto, cooptare per scelte politica, familiare, di appartenenza, il “giurista” di turno al quale “affidare” la gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale che da ora dovrà essere fatto nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario. Quindi anche per quelli connessi alle attività di selezione senza gara ( ad es.: le attività di rappresentanza negli arbitrati o conciliazioni, e nei procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche) quali i servizi di consulenza legale, il nuovo Codice li assoggetta alla procedura. Prima della riforma, in ambito nazionale, l’affidamento delle attività di gestione del contenzioso era stato configurato come una particolare forma di incarico e assoggettato alla procedura semplificata sulla base dell’urgenza. Da quest’ultima veniva tenuta distinta quella di gestione complessiva del contenzioso, nell’ambito dei servizi legali, anche nel passato regime normativo, compresi tra i servizi esclusi dall’allegato IIB e, per questo, assoggettati all’affidamento nel rispetto dei principi comunitari. L’attività di consulenza specifica, tradotta in studi e in pareri pro veritate, era annoverata nell’ambito delle attività di consulenza pura. Con la nuova disposizione, invece, che escludono a prescindere dell’urgenza o meno, fatta eccezione per le ipotesi degli incarichi tassativamente elencati, per tutti gli altri il Codice prevede l’affidamento con l’applicazione delle regole del d. lgs. n. 50/2016.
Le amministrazioni saranno, quindi, tenute a definire procedure tali da consentire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, criteri che se vanno bene per le imprese mal si attagliano alla selezione del giurista. Ed, infatti il principio di economicità è contraddetto dal vincolo delle tariffe previste e dal codice civile, quello dell’efficacia è in contraddizione strutturale con la natura della prestazione che è di mezzi e non di risultato. Mentre l’ imparzialità, trasparenza e pubblicità e criterio che già, sempre dovrebbe adottare la P.A. Mancano, invece, nella previsione il richiamo ai requisiti specifici per l’attività quali : la competenza; l’esperienza; i contenuti curriculari; il percorso formativo; la conoscenza e utilizzo delle nuove tecnologie applicate al processo; la presenza nel dibattito pubblico delle questioni di diritto ecc.
In assenza di queste stringenti previsioni la costituzione di elenchi, l’iscrizione ai quali deve essere pubblicizzata con avviso per la selezione e il conferimento degli incarichi, resterà ancora una volta un vuoto simulacro, così come paiono essere le recente norme varate, anche in materia di appalti, semplici foglie di fico.